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Ed ecco il Procuratore generale della Corte d’appello di Roma encomiare le disposizioni di quel Procuratore del Re che aveva fatto invito ai Pretori di partecipare alla Società Pro Infantia tutti i casi di procedimenti per maltrattamenti dei bambini minori di anni 12, affinchè essa provvedesse per il loro allontanamento dalla casa paterna, e quando questo fosse avvenuto, si potesse emettere il decreto in base all’art. 221 (2.o cap. Cod. civ.).
Ecco il Primo Presidente della Corte d’appello di Milano proporre che tutti i Comitati i quali oggi s’occupano della protezione dell’infanzia vedano le loro nobili iniziative consolidate «da un’opportuna legge che senza pregiudicare le singole autonomie, ne disciplinerebbe la sfera di azione sotto il controllo e la protezione diretta dell’Autorità», ed aggiungere: «sarebbe questa un’istituzione protettrice dell’infanzia quasi corrispondente a quella stabilita dalla nuova legislazione dell’Impero Germanico (art. 1 e 166 Cod. civ.) in virtù della quale legislazione venne istituito in ogni comune dell’Impero un Comitato, cui è demandato di denunciare ai Tribunali i mali trattamenti, o i fatti di abuso di patria potestà o di trascuranza nell’esercizio della medesima.
Ecco il Primo Presidente della Corte d’ap-