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perfezionata dal diritto tedesco vigente, il giudice pupillare, in luogo delle tante persone, ciascuna delle quali scarica sull’altra i provvedimenti necessarii alla salvaguardia del minorenne, sicchè nessuno fa niente o tutti fanno tardi.

3.a E’ necessario, a complemento dell’istituto della tutela, per integrare e organizzare efficacemente la difesa dei minorenni, creare, sotto una forma che noi non precisiamo, dei Comitati di vigilanza che in ogni Comune abbiano la sorveglianza dei fanciulli abbandonati o maltrattati o trascurati o viziosi o oziosi (candidati tutti alla delinquenza) e che per mezzo di inchieste possano fornire alle autorità competenti o alle società Pro Infantia le informazioni e i modi per procedere con immediata efficacia.

Tale voto lo vedemmo già espresso nelle Relazioni di alcuni Primi Presidenti di Corti d’appello: lo leggemmo in molti libri: lo sappiamo applicato — più o meno — in altri paesi.

Si tratta di aiutare la legge a poter compiere il suo dovere, quando la famiglia non vuole o non può compiere il suo.

Noi non intendiamo entrare qui nella disputa fra le due tesi contrarie, se cioè il fanciullo appartenga alla famiglia o allo Stato, e