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Stima e riscatto | LEVITICO, 27. | dei voti e delle decime. |
4 E d’una femmina, sia la tua estimazione a trenta sicli.
5 E se è una persona di età da cinque anni a venti, sia la tua estimazione a venti sicli per lo maschio, e a dieci sicli per la femmina.
6 E se è una persona di età da un mese a cinque anni, sia la tua estimazione a cinque sicli d’argento per lo maschio, e a tre sicli d’argento per la femmina.
7 E se è una persona di età da sessant’anni in su, sia la tua estimazione a quindici sicli per lo maschio, e a dieci sicli per la femmina.
8 E se colui che avrà fatto il voto sarà così povero, che non possa pagar la tua estimazione, presenti la persona votata davanti al Sacerdote, il qual ne faccia l’estimazione; facciala secondo la possibilità di colui che avrà fatto il voto.
9 E se il voto è di bestia della quale si offerisce offerta al Signore, tutto ciò che egli avrà di quella specie donato al Signore sia sacro.
10 Non cambila, e non permutila, buona per cattiva, nè cattiva per buona; e se pur permuta quella bestia con un’altra, così la bestia votata, come la bestia messa in iscambio suo, saranno sacre.
11 E se il voto è di qualunque bestia immonda, della quale non si offerisce offerta al Signore, presenti quella bestia davanti al Sacerdote.
12 E facciane il Sacerdote l’estimazione secondo che sarà buona o cattiva; facciasene secondo l’estimazione, che tu, o Sacerdote, ne avrai fatta.
13 E se pure egli vuol riscattarla, sopraggiunga il quinto del prezzo di essa, oltre alla tua estimazione.
14 E quando alcuno avrà consacrata la casa sua, per esser cosa sacra al Signore, apprezzila il Sacerdote, secondo che sarà buona o cattiva; resti fermo il suo prezzo, quale il Sacerdote le avrà posto.
15 E se pur colui che avrà consacrata la sua casa la vuol riscattare, sopraggiunga alla tua estimazione il quinto del prezzo di essa, e sia sua.
16 E se alcuno consacra al Signore dei campi della sua eredità, sia la tua estimazione a ragione della sementa di esso; la sementa d’un Homer d’orzo sia estimata a cinquanta sicli di argento.
17 Se egli consacra il suo campo fin dall’anno del Giubbileo, stia fermo il prezzo di esso, come tu l’avrai tassato.
18 Ma, se egli lo consacra dopo il Giubbileo, faccia il Sacerdote ragion de’ danari col comperatore secondo gli anni che resteranno fino all’anno del Giubbileo, e secondo il numero di essi diffalchisi della tua estimazione.
19 E se colui che ha consacrato il campo, pur vuol riscattarlo, sopraggiunga alla tua estimazione il quinto dei danari di essa, e resti il campo suo.
20 Ma, se egli non riscatta il campo, e il campo è venduto ad un altro, non possa più riscattarlo.
21 E quando il comperatore ne uscirà al Giubbileo, sia cosa sacra al Signore, come campo d’interdetto; appartenga esso in proprio al Sacerdote.
22 E se alcuno ha consacrato al Signore un campo da sè comperato, il qual non sia de’ campi della sua eredità;
23 Faccia il Sacerdote ragione col comperatore della somma della tua estimazione, secondo il tempo che vi sarà fino all’anno del Giubbileo; e dia colui in quello stesso giorno il prezzo da te posto; è cosa sacra al Signore.
24 Nell’anno del Giubbileo ritorni il campo a colui da chi esso l’avrà comperato, a colui di cui sarà la proprietà del terreno.
25 Or sia ogni tua estimazione a siclo di Santuario; sia il siclo di venti oboli.
26 Ma niuno consacri alcun primogenito di bestie, delle quali s’offeriscono i primogeniti al Signore; o vitello, o agnello, o capretto ch’egli sia, già appartiene al Signore.
27 Ma, se è degli animali immondi, riscattilo secondo la tua estimazione, e sopraggiungavi il quinto di essa; e se pur non è riscattato, vendasi secondo il prezzo da te posto.
28 Ma niuna cosa consacrata per interdetto, che l’uomo abbia consacrata al Signore per interdetto, di tutto ciò ch'è suo, così degli uomini, come del bestiame, e de’ campi della sua eredità, non si potrà vendere nè riscattare; ogni interdetto è cosa santissima, appartenente al Signore.
29 Niuno interdetto, consacrato d’infra gli uomini, si possa riscattare; del tutto sia fatto morire.
30 Tutte le decime eziandio della terra così delle semenze della terra, come dei frutti degli alberi, appartengono al Signore; son cosa sacra al Signore.
31 E se pure alcuno vuol riscattar delle sue decime, sopraggiunga il quinto al prezzo di esse.
32 Parimente sia cosa sacra al Signore ogni decima di buoi, e di pecore, e di capre; ogni decimo animale di tutti quelli che passano sotto la verga.
33 Non discernasi tra buono e cattivo; e non permutisi l’un con l’altro; e se pure alcuno permuta l’un con l’altro, quel decimo, e quell’altro messo in suo scambio, saranno cosa sacra; non si potranno riscattare.
34 Questi sono i comandamenti che il Signore diede a Mosè, nel monte di Sinai, per proporli a’ figliuoli d’Israele.
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