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Così pure adoperavasi nel battesimo dei neonati, pei quali veggo dal diario di Elia Olina, che prendevansi fino a sette ed otto padrini, o madrine: ora la bisogna procede senza tanti inviti. Essi vengono ai funerali in abito di scorruccio, ed era ben grave per l'addietro il loro dolore, e profuso il pianto, dacchè lo Statuto della Riviera con pene pecuniarie ne proibiva il piangere1. La lingua parlata è un vernacolo che soltanto nella pronuncia differisce alcun poco dal Novarese: odonsi però alquanti vocaboli, massime dalle persone più rozze e che non escirono mai dal paese, i quali o sono nettamente latini, o sono un composto di più voci latine. Il dotto Curato di Pisogno Bartolomeo Manino seguendo l'esempio di Lancellotto Gallia, di Enrico Glareano, di Iosia Simlero, e di Gioanni Capis si pose a raccogliere e commentare grande copia di vocaboli parlati da noi per chiarirli come rimasugli del idioma latino. E ciò si potrebbe di leggieri anche oggidì, se l'opera e la fatica riuscire potessero di alcuna utilità. Questo fondo di latinità rimasto nel barbaro e corrotto nostro dialetto, che derivò dall'essere noi stati antica colonia latina, e dal linguaggio legale adoperato negli atti civili e giuridici, spiega perchè il medesimo sia più vicino, che non pare di molti altri dialetti al buon italiano. E in vero se viene spogliato di alcune parole ereditate dagli Spagnuoli, e di altre non molte venute d'oltre monte, colla superiorità degli anni e dello incivilmento, con leggerissimo mutazioni di qualche vocale, e coll' aggiunta delle desinenze, si riduce a lingua tollerabile anziche no. Lo stesso pronunciarsi dell'u entro il naso, che mette fra i lombardi ed i toscani una spiacevole differenza, riesce un vizio meno aggravato e più facile a correggersi.

    aveva questa prescrizione: Item, quod nulta persona in Riparia convitet aliquas personas ad nuptias, nisi sibi attinentes utque ad tertium gradum inclusive. Et quod nulla persona in Riparia, quœ non allineat supra, vadat ad nuptias aliquas. Sub pœna solidorum sexaginta Imper.

  1. Statuto n. 91: Item quod nulla persona sequens funus ad ecclesiam, sub pœna solidorum viginti Imper. pro quolibet et qualibet vice, clamorose ploret: et idem in septimis, trigesima, et anniversariis.