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IV. Che l’equilibrio sia ristabilito fra i coniugi.
V. Che la separazione dei beni nel matrimonio sia diritto comune.
VI. Che l’adulterio ed il concubinato soggiacciano alle stesse prove legali ed alle stesse conseguenze.
VII. Che il marito non possa rappresentare la moglie in nessun atto legale, senza suo esplicito mandato.
VIII. Che siano soppressi i rapporti d’obbedienza e di protezione, siccome ingiusta l’una, illusoria l’altra.
IX. Che nel caso che la moglie non voglia seguire il marito, ella possa sottoporre le sue ragioni ad un consiglio di famiglia composto d’ambo i sessi.
X. Che il marito non possa alienare le proprie sostanze sia a titolo oneroso, sia gratuito, nè obbligarle in nessun modo, senza consenso della moglie, e reciprocamente. — Dacché il coniuge sciupatore dev’essere mantenuto dall’altro, è ben giusto che la controlleria sia reciproca.
XI. Che la madre sia contutrice, secondo lo vuole diritto naturale.
XII. Che il padre morendo elegga egli stesso un contutore, e la madre a sua volta elegga una contutrice ai suoi figli.
XIII. Che sia ammessa la ricerca della paternità, e soggiaccia alle prove legali, alle quali soggiace l’adulterio.
XIV. Che si faccia più severa la legge sulla seduzione, e protegga la donna fino ai venticinque anni.
XV. Che sia la donna ammessa alla tutela ed al consiglio di famiglia.
XVI. Che abbia la tutrice gli stessi diritti del tutore; e, dove v’abbia discordia, giudichi in prima istanza il consiglio, di famiglia, quindi il tribunale pupillare.
XVII. Che siano aperte alla donna le professioni e gl’impieghi.