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vivi, sia più inceppata assai che l’uomo. Oltre all’esplorazione della sua libera volontà, per parte del prefetto o del giudice di mandamento, debbono essere sentiti in proposito due parenti della donante; od in difetto di quelli, due amici della sua medesima famiglia. Più, delle donazioni, che non importano l’obbligo d’omologazione, è più ristretto il numero dei casi per la donna, che non per gli altri cittadini. Le sue donazioni debbono tutte corredarsi della ratifica legale, non eccettuate che quelle fatte nella cerchia della famiglia e discendenti, a titolo di dote od aumento di dote.

Esclusa, in regola generale, la donna dalla tutela ed anzi tutelata eternamente ella stessa, non deve meravigliare il vederla esclusa dal consiglio di famiglia, per cui, anche davanti a questo tribunale intimo, davanti al quale si agitano gl’interessi più cari al suo cuore, e dove la voce di una madre, di un’ava, di una sposa e di una sorella sembra reclamata dalla natura, trovasi la donna annullata dalla legge.

Non dite più, che la donna è fatta per la famiglia: che nella famiglia è il suo regno ed il suo impero! Le son queste poetiche iperboli e vacue declamazioni, come mille altre di simil genere. Ella esiste nella famiglia, nella città e dovunque in faccia ai pesi ed ai doveri; da questi all’infuori ella non esiste in nessun luogo.





Partendo dal principio della assoluta nullità femminile, che la legge afferma nella prima sua pagina, snaturalizzando la donna, che sposa uno straniero, lieta si direbbe di trovar plausibile pretesto a sbarazzarsene, e che sancisce ad ogni articolo che la riguardi, dovrebbe, ad essere conseguente, non riconoscerle la responsabilità.