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ed ingiusto, perchè, ed unicamente perchè, le guarentisce un po’ d’onore; quell’onore che la legge non cura e calpesta, dando al marito il diritto di disconoscere il figlio; ed indulgente quale ell’è alle seduzioni, le cui conseguenze abbandona tutte intere al debole che tiene nell’ignoranza, e perdona al forte che istruisce, e che non vuol manco conoscere — § 185. Le indagini sulla paternità non sono ammesse — § 186. Le indagini sulla maternità sono ammesse.

Questi due paragrafi fanno sorgere spontanea più d’una riflessione.

L’egregio professore Albini, ne’ suoi Principii della filosofia del diritto, ammette il diritto d’educazione dei figli siccome diritto non solo morale, ma anche giuridico — (§ 92 e 65). Più lungi egli vede nel padre solo le attitudini fisiche e morali, che ne fanno il necessario capo della famiglia; e su queste attitudini egli fonda la patria potestà, e con lui la legge, ch’egli ormeggia riverentemente, permettendosi talora delle timidissime osservazioni.

Ma se la legge è davvero convinta, che il padre solo basti a reggere la famiglia, e provvedere i figli materialmente e moralmente, secondo è diritto loro morale e giuridico, epperò si crede in obbligo di circondare il padre di tanta autorità, come dunque, smentendo a sè stessa, abbandona alla madre sola la prole naturale, col vietare la ricerca della paternità? O la legge adunque non crede necessaria tutta l’autorità di cui circonda il padre, o non crede la madre incapace, come sempre l’afferma, ma anzi assai più atta del padre, dacché dà lo stesso compito senza gli stessi mezzi, o che disconosce nel figlio naturale il diritto morale e giuridico, che il professore Albini vede così lucidamente servir di base alla patria potestà.