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questo caso appunto, che il marito possa voler riabilitare la sua compagna, dichiara anticipatamente nel § 1509, che gli sposi, nel loro contratto, non possono in alcun modo derogare ai diritti risultanti sopra la moglie dall’autorità maritale, ecc., «e nel § 1511, avverte, che è egualmente vietato agli sposi di stipulare in modo generico, che il loro matrimonio verrà regolato da alcune delle leggi, statuti, consuetudini che non siano attualmente in vigore in questi Stati, e ciò tutto, sotto la responsabilità del notaio, che incorrerà in una pena od anche nella deposizione della carica.





Si può contrarre matrimonio sotto diverse forme di regime, ben inteso, che queste modificazioni non riguardano che la proprietà, restando in tutto e sempre la persona della moglie completamente alienata.

E per primo, v’ha il regime della comunione dei beni, nel quale s’intende coniugato chiunque non abbia fatto convenzioni speciali; v’ha il regime della separazione dei beni; v’ha il regime dotale.

Nel primo l’amministrazione dei beni comuni è devoluta al marito solo; i quali beni si compongono di tutti i mobili ed immobili, frutti ed interessi d’ogni natura, acquisiti anche dopo il matrimonio.

Oltre il diritto di amministrare, egli solo può stare in giudizio per azioni riflettenti i beni della comunione.

Egli può inoltre vendere, alienare, ipotecare questi beni senza concorso della moglie, non essendo richiesto il suo esplicito consenso, per la legale validità d’ognuno di questi atti.

Ora, laddove si consideri che se abbia la donna