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Art. 8.


Una metà delle cauzioni indicate nell’art. 5 verrà restituita ai concessionari quando essi giustificheranno di aver eseguito tanti lavori per un ammontare triplo, l’altra metà sarà restituita dopo il termine dei lavori ed il collaudo definitivo.


Art. 9.


Tutte le disposizioni della convenzione stipulata il 25 giugno 1860 con la Società delle strade ferrate Lombarde e dell’Italia centrale, nonché le relative modificazioni introdotte colla legge 8 luglio 1860, n.° 4241, dovranno in generale essere applicate alla concessione della linea Brescia - Pavia per Cremona e Pizzighettone, in quanto non sia ad esse derogato colla presente legge.

La tariffa da stabilirsi per la linea Brescia - Pavia per Cremona e Pizzighettone sarà quella che nella suddetta convenzione 25 giugno 1860 fu pattuita per le ferrovie Lombarde.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Dat. a Torino addì 21 luglio 1861.


VITTORIO EMANUELE


Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Miglietti.


U. Peruzzi.

Pietro Bastogi.