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dello Stato di un minimum di un’annua rendita lorda non eccedente le lire venticinquemila per chilometro.

Art. 4.


L’andamento generale della linea sarà determinato per Decreto Reale sulla proposta dei Ministri dei Lavori pubblici e della Guerra.

Art. 5.


I concessionari saranno tenuti a presentare all’approvazione del Governo gli studi particolareggiati della sezione diretta a Brescia entro due mesi, e di quella diretta a Pavia entro tre mesi dal giorno in cui loro sarà stata officialmente annunciata la concessione.

Il Governo sarà tenuto a partecipare ai concessionari le proprie risoluzioni riguardo all’approvazione degli studi medesimi entro quarantacinque giorni dalla loro presentazione.

Art. 6.


Dentro quindici giorni dalla partecipazione ufficiale della concessione i concessionari dovranno dare una cauzione per la sezione di Brescia di un milione di lire e per la sezione di Pavia di lire cinquecentomila.

Dette cauzioni potranno essere prestate in cartelle di rendila dello Stato cinque per cento al valore nominale.

Art. 7.


I concessionari saranno obbligati ad aver compiuti i lavori ed aperte al pubblico servizio le parti della linea da Brescia a Cremona e Codogno entro due anni, e la parte da Codogno a Pavia entro tre dalla data della concessione.