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ciò indurlo, e non trattisi di colpe contro la libertà pubblica o contro Iddio od i supremi magistrati, la sentenza non ha luogo, ma senza misericordia viene eseguita se fu condannato per alcuno di questi tre delitti.
La religione poi permette al morituro d’esporre le ragioni per cui non dovrebbe perire, e lo obbliga a palesare le colpe d’altri come anche i mancamenti dei Magistrati, affermando meritare tutti questi più di lui la morte, e ciò nel cospetto del popolo, ed anche se così pare alla sua coscienza. Prevalendo le sue ragioni si condanna all’esilio, e con preci e sagrifizj si purifica la città senza però dar molestia ai nominati dal colpevole, ma solo ammonendoli. I peccati di fragilità e d’ignoranza si puniscono col disonore o coll’obbligo a più severa castità, ovvero avvertendogli a mostrarsi più diligenti e disciplinati in quella scienza od arte contro cui hanno peccato. Sappi inoltre, che se un colpevole prevenendo l’accusa si scopre spontaneamente ai magistrati, e chiede il castigo, è liberato dalla pena del delitto occulto, la quale viene mutata in altra, qualora non fosse stato accusato. Grandissime cautele usano ad impedire la calunnia ed ogni calunniatore è sottoposto alla pena del taglione. Convivendo sempre in molto numero, a prova d’un delitto è richiesta la testimonianza di cinque persone, altrimenti l’accusato dopo il giuramento è lasciato libero, premesse però ammonizioni e minacce. Bastano tre testimonj ed anche due per essere doppiamente punito, quando è la seconda o la terza volta, che l’accusa viene portata al giudice. Le leggi di questo popolo sono poche, brevi, chiare, scritte sopra una tavola di bronzo pendente agli interspazj del tempio, cioè fra le colonne, sopra le quali vedonsi anche in stile metafisico e brevissimo scritte le definizioni dell’essenza delle cose, che siano Dio, gli Angeli, il Mondo, le Stelle, l’Uomo, il Fato, la Virtù, ecc., e per verità con grande senno. V’ha pure le definizioni di tutte le virtù, ciascuna delle quali ha un giudice proprio che s'asside sopra