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ancora dei rimedii. 233

sugli ufficiali a tal’uopo delegati. Nei distretti rurali, i Guardiani dei poveri nominano i Comitati locali di educazione e li mettono a parte di una porzione del fondo speciale, detto tassa per i poveri per l’istruzione dei figli di genitori indigenti. Oramai nessuna Parrocchia ha la scelta di accettare o rigettare la legge del 76: deve obbedire.

Nessuna istruzione religiosa è oramai obbligatoria; nessun bambino che entra in una scuola pubblica elementare, può esser costretto a frequentare scuole domenicali o chiesa qualunque, o di osservare qualsivoglia rito religioso, o esser presente alla scuola se si tratta di religione, e nemmeno di provare che riceve istruzione religiosa a casa o altrove.

E nelle scuole fondate dalle varie sètte l’istruzione religiosa deve impartirsi o al cominciamento o alla fine delle ore scolastiche, e le ore per la religione debbono indicarsi su speciale tabella, in ogni sala della scuola, e i parenti possono ritirare i bambini durante dette ore.

Per stimolare i parenti e i figli il Ministero dell’Istruzione Pubblica pagherà per tre anni le spese della scuola, quando il ragazzo o ragazza abbia passato il quarto esame all’età di 11 anni. L’autorità data dal Parlamento al Ministero dell’Istruzione è oramai immensa. Ma esso soggiace sempre alle così dette Corti di giurisdizione sommaria, composte di due giudici e un magistrato, e al Parlamento stesso.

Le fonti alimentatrici della educazione elementare sono:

1° Sottoscrizione volontaria;