Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
PARTE QUARTA.
ANCORA DEI RIMEDII.
CAPITOLO PRIMO.
Leggi europee.
I medici di mali fisici, una volta fatta la diagnosi, ne cercano i rimedii nell’esperienza altrui e nei proprii studii su questa esperienza.
Nè altrimenti devesi procedere per i mali morali e sociali. L’Italia finora non riconosce la necessità che o Stato o Provincia o Comune abbia il dovere di tutelare i poveri, e oggi si può dire che lo stato del povero in Italia è miserando al pari di qualunque altro al mondo, e che in alcuna parte della Penisola è pessimo.
Dieci anni fa, l’Inghilterra certamente, aveva questo doloroso vanto. Se non che la colpa non fu tanto delle leggi per i poveri o della mancanza di esse, quanto dell’esecuzione di queste leggi, abbandonate a mani irresponsabili e arbitrarie. I guardiani dei poveri furono eletti dai pagatori delle tasse per poveri; chi possedeva una rendita di 50 lire sterline