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PARTE QUARTA.

ANCORA DEI RIMEDII.


CAPITOLO PRIMO.

Leggi europee.


I medici di mali fisici, una volta fatta la diagnosi, ne cercano i rimedii nell’esperienza altrui e nei proprii studii su questa esperienza.

Nè altrimenti devesi procedere per i mali morali e sociali. L’Italia finora non riconosce la necessità che o Stato o Provincia o Comune abbia il dovere di tutelare i poveri, e oggi si può dire che lo stato del povero in Italia è miserando al pari di qualunque altro al mondo, e che in alcuna parte della Penisola è pessimo.

Dieci anni fa, l’Inghilterra certamente, aveva questo doloroso vanto. Se non che la colpa non fu tanto delle leggi per i poveri o della mancanza di esse, quanto dell’esecuzione di queste leggi, abbandonate a mani irresponsabili e arbitrarie. I guardiani dei poveri furono eletti dai pagatori delle tasse per poveri; chi possedeva una rendita di 50 lire sterline