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giandomenico romagnosi 569


Il Protettorato è un Consiglio centrale di venticinque membri, e d’un delegato per ogni Comune e per ogni reggimento di soldati. I protettori sono eletti, sovra loro domanda, dai possidenti di ciascun Comune, preferendo quelli che offrono di servire gratuitamente; compilano e conservano il censo personale e politico del Comune, i ruoli della guardia nazionale, le armi e le bandiere; hanno ispezione sulle scuole parrocchiali e sulle guardie nazionali; intervengono alle funzioni elettorali, ai Consigli comunali, alla leva; ricevono tutte le notizie e domande e querele relative all’amministrazione pubblica, ai delitti, agli arresti; danno opera che si provveda alle famiglie povere, agli stranieri, ecc.; son organi e tutori del Comune, degli stabilimenti e de’ cittadini presso il Governo. Congeneri uffizj ha il protettorato de’ militari.

Il grand’oratore, capo triennale di questo Consiglio, nomina i venticinque protettori e i loro uffiziali; presta il giuramento a nome de’ cittadini, esamina i rapporti de’ varj protettori, proclama le azioni segnalate civili e militari, le utili invenzioni, e implora applausi e ricompense.

Questo patrocinio politico non fa editti, non amministra, non giudica, non oppone un veto; ma udita qualche illegalità, ne raccoglie le informazioni, e se non vi provvede il ministro, ne porta querela all’alta Corte di giustizia. Oltre reclamare a favor de’ privati, copre i pubblici funzionari da illegittime diffamazioni.

Gli uomini rimangono colpiti da cosa comandata, più che da cosa dimostrata; e la decisione d’un corpo, reputato sapiente e imparziale, fa maggior effetto sopra uomini liberi, che non la stessa legge. Ma l’effetto deve esser uno e costante. Perciò richiedesi una aggregazione stabile d’uomini rispettabili, depositarj e cultori delle stesse massime e delle stesse dottrine; corpo imparziale e illuminato, le cui decisioni vengano assunte come autorevoli per finire le controversie; corpo indipendente dagli altri costituzionali, imparziale pel modo di sua formazione, reputato per lumi e zelo. Questa sarebbe la consulta di Stato. Mentre all’Istituto politico spetta la conservazione immediata della moralità nazionale, la consulta ha facoltà di promuovere leggi e interpretazioni: insomma ella versa sulla legge costituzionale, mentre l’Istituto versa sull’amministrazione relativa alla costituzione.

Quest’Istituto accademico politico, non per lucubrazioni scientifiche