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526 | illustri italiani |
nire, non osservate il delitto commesso, ma i futuri contingibili, e nel delinquente attuale punendo i delinquenti futuri, voi fate un danno certo per ovviare un danno possibile: dunque vi servite dell’uomo siccome d’un mezzo per conseguire l’effetto psicologico, per elidere la spinta criminosa. Ufficio del giudice è conoscere ciò che fu, non fantasticare ciò che sarà: voi all’incontro fate il passato un’occasione, il presente un mezzo per operare.
Se dunque volete esser logici, dovrete attemperare la forza del mezzo col fine che desiderate. Ma qualora una tale idea abbia diretto il legislatore, perchè essa non indurrà il giudice ad esagerare la pena? Quei minacciosi preamboli delle gride antiche, ove, coll’intonare che erano resi intollerabili gli abusi, che non v’era più sicurezza, non fede, non religione, ma solo corruttela, violenza, soprusi, eccitavasi la sensività del pubblico a guerra contro gli individui, perdendo la calma, l’imparzialità, la purità che sole legittimano la giustizia umana, non si potrebbe condannarle, perchè rivolte al fine di reprimere i futuri misfatti. Se poi misfatti nuovi si commettano, dovrete inferire che il mezzo da voi usato non fu efficace; che l’impressione era debole troppo; e sarà giusto l’esagerare le pene; l’incrudelire sul delinquente colla corda, colle tanaglie, colla ruota.
Che se il Romagnosi restringeva l’applicazione della pena entro i limiti della precisa necessità, fu bontà sua, non è conseguenza immediata della sua teorica. Chi mi obbliga a star nei confini di essa necessità, a starvi anche quando io creda che, a prevenire i delitti futuri, giovi l’oltrepassarla?
Direte che altrimenti violo la giustizia morale? Ma voi di questa non mi avete parlato: questa legasi ad un ordine d’idee, cui non vi elevaste. Direte che ad ogni modo il male tocca a chi ha fatto il male? Ma questa non è la vostra dottrina: è un’espiazione, è una riparazione, alla quale non avete pensato.
D’altra parte, riducendo la pena a prevenzione di delitti futuri, riducete il delitto ad un calcolo. Ora ciò suppone, prima di tutto, in ciascun cittadino una perfetta cognizione della legge anche nelle sue particolarità, affinchè egli possa far il suo cómputo esattamente. Suppone inoltre che l’uomo sia spinto al delitto unicamente dal piacere, mentre invece può peccare e per negligenza e per imprudenza e per falsi concetti della legge morale. Se ad un settario parrà santa opera l’uccidere il dissenziente; se altri, per torta opinion di onore,