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giandomenico romagnosi | 523 |
Insomma il diritto penale non è istituzione isolata, bensì una sanzione dell’incolumità e dell’ordine cittadino. Se la mancanza d’un giusto ordinamento degl’interessi e dei poteri; se i bisogni eccitati dal violar la giusta eguaglianza provocarono i delitti; se questi hanno radice in abusi non validamente sbarbicati, la pena non sarà equa, ed uscirà vuota d’effetto. Conviene si eserciti da una società costituita pel vantaggio di tutti i membri, ove nè classe nè uomo alcuno sia più forte della legge, il poter esecutivo vegli sulla condotta dei cittadini senza incepparne la libertà; l’istruzione illumini il popolo, i premj lo confortino, l’opinione lo guidi, l’educazione lo costumi, la religione lo elevi, la forza pubblica dentro e fuori lo proteggano. Ma nell’uso istesso dei castighi il legislatore deve esercitar un ministero d’educazione nell’intento della sociale incolumità, prevenire e svellere abitudini viziose, migliorare i castigati1.
III
Benchè repudiasse la favola del patto sociale, il Romagnosi, non emancipandosi dalla scuola francese che pigliava le analogie per identità e le condizioni necessarie agli effetti per causa de’ medesimi, suppone l’uomo isolato, e la moltitudine umana composta di distinte unità ed «esser nato l’uomo perfettamente ignorante, in mezzo alla gran selva della terra, e a forza di milioni d’esperimenti, di terrori, di vicende or triste or buone, esser passato bel bello allo stato di ragionevolezza e di lumi2. Al modo di Condillac, dotava l’uomo d’un senso dopo l’altro e sempre astraendo dalla ragione, e supponendolo senza relazioni di famiglia e di Stato, senza ragione ordinatrice della nozione del diritto. Pareagli che, con tal modo, non si sformi lo stato sociale: solo si decomponga in uomini isolati, che hanno i bisogni primitivi, le facoltà, gli attributi morali. Ma la società non è essa il mezzo per cui l’uomo soddisfa ai bisogni, svolge le facoltà, compie gli attributi morali? e la nozione del diritto è possibile senza lo stato sociale? e gli attributi dell’individuo pos-