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522 illustri italiani


Ma perchè la pena sia legittima, conviene risponda al fine, sia quindi giusta nell’oggetto, necessaria nel motivo, moderata nell’azione, prudente nell’economia, certa nell’esecuzione; e avendo unico scopo lo stornare i delitti, conviene sia minima nel grado e nella specie, e massima nell’efficacia.

Così la necessità diviene unica fonte del diritto penale, ed insieme unico limite delle esecuzioni, tutela contro le disumane prepotenze della forza brutale e del capriccio.

La proporzione fra la pena ed il reato non deduce il Romagnosi dal danno nè dal dolo, sibbene dalla spinta criminosa, la quale è in ragion composta della facoltà di soddisfarla e della lusinga dell’impunità; ma non può dirsi criminosa se non quando, soddisfatti i desiderj corrispondenti ai nostri diritti, rimangano ancora impulsi offensivi dei particolari e della società.

Ora, perchè la pena acquisti il carattere di necessaria, deve già essersi esaurito ogni mezzo di prevenire il delitto. Ciò si ottiene con un Governo forte; forte non per armi e denaro, ma politicamente, cioè di mente, di cuore, di braccio, tale ove nè particolare, nè magistrato, nè classe od ordine alcuno possa delinquere impunemente; che abbia per fine il rispettare e farsi rispettare; non proponga o vieti se non ciò che venga richiesto dalla utilità comune, talchè le leggi sieno comandi d’assoluta necessità, che obblighino i cittadini a ciò che giovi a tutti; ed allontani le spinte al delitto, che consistono in difetto di sussistenza, d’educazione, di vigilanza, di giustizia.

A prevenire le colpe cooperano colla politica le sanzioni della convivenza, dell’onore e della religione. Questa è sovra l’altre potentissima perchè sola può assicurar l’interna moralità.

Guai però ove la podestà umana usurpi il posto della divina! La tolleranza, o dirò meglio, il rispetto religioso è di assoluto dovere naturale; e nella pienezza de’ tempi, quando predomina la giustizia, il ministero civile della religione consiste nell’insinuar la credenza d’un Essere potente, valevole a sanzionare i dettami della buona morale, indicare precetti identici con quelli che dirigono il giusto vivere e le eque leggi civili; dominare il cuore, e sospingere i primi moti dell’uomo interiore con motivi superiori verso l’operosità, il rispetto, la cordialità, non dimenticando la propria dignità1.

  1. Vedi il capo V, art. I della parte V. Più sono sviluppate queste dottrine nell’Assunto primo.