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giandomenico romagnosi 521


Ma l’uomo opera sempre per la felicità, non è forte che per l’unione, non è felice che per la pace; lo sviluppo della ragionevolezza e della potenza, la sicurezza, il miglioramento non può ottenere che nella società e per la società; dunque lo stato d’isolamento non è per lui; è di primordiale necessità la convivenza, e da essa derivano i diritti e le obbligazioni dell’uomo e de’ Governi, che altro non sono fuorchè risultamenti necessarj de’ rapporti reali delle cose1. Nel mentre il prevenire la violenza è necessario al miglior essere dell’uomo, questi non v’avrebbe diritto nello stato d’isolamento; l’ha bensì nella società, ove, ben lontano dal rinunziare a porzione di sua indipendenza, la trova maggiore col sostentamento, la sicurezza, la coltura, cioè operando il ben proprio mentre coopera all’altrui.

La società porta relazioni del consorzio verso il cittadino, e viceversa; e di tutte le parti dello Stato fra sè medesime. Chi attenti a un individuo attenta al corpo intero, che può quindi reprimere l’ingiusto aggressore anche colla morte, se altrimenti non si possa, e ciò per un diritto proprio, distinto, semplice, universale, prodotto dall’indole stessa dell’associazione, nella quale diventa necessità il provvedere alla propria durata anche coll’antivenire il futuro danno.

Secondo Romagnosi, il penale è dunque un diritto collettivo e morale, che spetta alla società, non all’individuo; riguarda soltanto l’avvenire, nè dipende da convenzione, ma nasce dal diritto di difesa, modificato dalle circostanze sociali e dalla necessità di conservare quiete e sicurezza, allontanando i futuri delitti coll’atterrire i facinorosi.

  1. Ben altrimenti Rousseau avea detto: L’ordre social est un droit sacré, qui sert de base à tous les autres: cependant ce droit ne vient point de la nature; il est donc fondé sur les conventions.
    Come può esser diritto ciò che non viene dalla natura? Poi, o l’ordine sociale è necessario al ben essere dell’uomo, e il fatto non sarà che l’attuazione d’un ordine naturale: o non è necessario, e non potrà mai servir di base agli altri diritti. Oggi la dottrina del patto sociale è affatto scaduta; ma non meglio regge quest’altra di Kant: — Essendo i diritti naturali dell’uomo inerenti alla sua natura, essi da per tutto l’accompagnano: anche fuori della società ne gode, e lo stato sociale non ha altro scopo che quello di garantirli». Con ciò restano destituiti di base i molteplici diritti che nascono dallo stato sociale e in forza di esso, ed autorizzato ogni arbitrio fuori dei meschini limiti qui segnati. Giambattista Vico già aveva fatto fondamento dei diritti la naturale socialità dell’uomo.