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scipione ricci | 499 |
tesoro soprarogatorio de’ meriti di Gesù Cristo e la sua applicazione ai defunti son invenzioni degli scolastici: come è baja il limbo de’ bambini.
Per la confessione è abolita la riserva de’ casi: e la scomunica non ha altra efficacia che esterna.
Intorno all’eucaristia si fece un’estesa e sviluppatissima professione. — E poichè si è introdotta nel popolo la falsa opinione che quelli che somministrano ad un prete una elemosina colla condizione che questo celebri una messa, percepiscono dal sacrificio un frutto speciale, il sinodo comanda ai parroci d’insegnare al lor gregge che il sagrificio della messa è d’infinito valore, ma che l’applicazione dei frutti di esso dipende da Dio, e che la maniera di parteciparvi maggiormente si è di unirsi con ferma fede e con spirito penitente e acceso di carità col sacerdote nell’offrirlo; che essi avranno il merito dell’elemosina quando l’abbiano fatta per spirito di carità; poichè Dio non riguarda il dono, bensì la pietà del donatore».
Nel matrimonio pregavano il granduca a dichiararlo contratto civile, serbando però la necessità della benedizione, che conferisce la grazia necessaria a sostenere il peso conjugale. I principi possono stabilirvi impedimenti.
Fu decretato che i vescovi sono vicarj di Cristo, non del papa; e da Cristo immediatamente tengono le facoltà per governare la loro diocesi, onde non si può nè alterarle nè impedirle: anche i semplici preti hanno voce deliberativa nei sinodi diocesani, e al pari del vescovo decidono in materia di fede. La Chiesa non può introdurre dogmi nuovi, nè i suoi decreti sono infallibili se non in quanto conformi alla sacra scrittura e alla tradizione autentica.
Nelle chiese vi abbia un unico altare, non quadri che rappresentino la santissima Trinità in abitudine mondana; non si veneri un simulacro più che l’altro; non il cuore carneo di Cristo; facciasi in vulgare la liturgia e tutta ad alta voce. Ogni fedele deve leggere la sacra scrittura, a tal fine volgarizzata. Proponeasi di ridurre i monaci a un Ordine solo, ed escludere i voti perpetui.
Il capo X versa tutto sul giuramento, ed è notevole come il Ricci, proponendo poi una legge pel granducato, dicesse: — Non è parso conveniente introdurre il giuramento di fedeltà de’ vescovi. Ogni suddito è astretto a questa fedeltà e soggezione al principe anco per dovere di coscienza: l’obbligo è più forte per un vescovo».