Pagina:Italiani illustri ritratti da Cesare Cantù Vol.1.djvu/485


gregorio vii 461

capelli lo trascina nel suo palazzo (1073). Il popolo, che in Gregorio venerava il proprio rappresentante, unanime si levò a rumore, e assalita la fortezza, lo prosciolse, e sulle braccia recollo a finire a sera la messa interrotta all’alba: nè Cencio sarebbe ito salvo, se Gregorio con magnanimo perdono non avesse mostrato quanto l’uom del popolo sentasi superiore a quel della spada.

L’appoggio della fazione di Cencio avea dato baldanza a re Enrico, il quale raccolse a Worms un Concilio, dove Ugo, cardinale degradato dal papa, lesse una litania di accuse contro il papa, le più insensate e feroci, nessuna delle quali (mirabil cosa in tempi tali e fra tal gente) intacca i costumi di Gregorio; ed essendosi intimato che il non condannare il papa sarebbe una mancanza alla fedeltà giurata al re, i prelati dichiararono di più non riconoscere Gregorio. I vescovi lombardi, di cui questo avea frenato l’incontinenza, raccoltisi a Piacenza, approvarono quella decisione; e Rolando da Siena, assuntosi di notificarla a Gregorio, lo fece davanti a un Concilio da questo radunato. Le guardie l’avrebbero fatto a pezzi, se nol salvava Gregorio; e quei padri, ascoltata l’insultante lettera di Enrico, ad una

    ed anche dei danni; ma lo Stato non ha diritti in proposito, poichè trattasi di atti liberi che non sono obbligatorj agli occhi dello Stato.
    4.° La scomunica ha scopo religioso e morale, e non ha azione che nel dominio morale.
    5.° L’interdizione di rapporti cogli scomunicati non riguarda alcuno di quelli che loro sono legati da leggi positive (parenti, ecc.): essa è tolta per ogni motivo necessario ed anche solamente utile; la dolcezza della legge è tale che una utilità temporale basta perchè l’interdetto non si applichi più. Anzi autorevoli canonisti ammettono la necessità e l’utilità dei rapporti, se vi ha luogo a credere che la riputazione dello scomunicato ne soffra; è permesso salutare, cedere il suo posto, in una parola di fare non le cose che saranno in onore per lo scomunicato, ma quelle la cui omissione potesse farlo sprezzare. Ne inhonoretur et contemni videatur. Si vede che le leggi canoniche conservano i riguardi più minuti per gli individui segregati dalla Chiesa.
    6.° Queste leggi, già sì dolci furono ancor più addolcite da Pio IX nella bolla Apostolicæ Sedis. Non vi ha più censura contro quelli che comunicano cogli scomunicati quindi non più scomunica minore, salvo che si tratti di delitto criminale. Non vi è adunque più sanzione che per la coscienza di ciascuno, sanzione tutta del foro interno. La sola censura che esiste è un interdictio ab ingressu ecclesiæ pei preti che ammettono gli scomunicati ad divina officia: seu ecclesiastica sacramenta vel ecclesiasticam sepulturam.
    7.° Infine la sanzione del foro interno è anch’essa minima; non si tratta per coloro che violano la proibizione di commettere che un peccato leggiero (peccatum leve).