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gregorio vii 457


Ed Eichhorn1 così epiloga il diritto pubblico tedesco nei secoli di mezzo: — La cristianità, che, giusta la divina destinazione della Chiesa, comprende tutti i popoli della terra, forma un tutto, la cui prosperità è affidata alla custodia di certe persone, alle quali Dio medesimo conferì il potere. Questo potere è spirituale e temporale; l’uno e l’altro commesso al papa, dal quale l’imperatore, capo visibile della cristianità per gli affari mondani, e tutti i principi tengono l’autorità temporale; e le due podestà devono a vicenda sostenersi. Ogni potere vien dunque da Dio, poichè lo Stato è d’istituzione divina: ma lo spirituale non è dal papa comunicato che in parte ai vescovi, perchè l’esercitino come suoi ajutanti».

Insomma l’autorità pontifizia faceva ciò che le costituzioni oggidì, contrappesare la regia e mantenere la libertà civile.

Di qui l’alta tutela che adoperava sopra i re della terra. Che se i re non volessero chinarsi a’ suoi decreti, un’arma terribile aveva

    Vuoi esser difensore e protettore alle sante chiese e ai ministri di esse?
    Vuoi al santo padre il pontefice romano riverentemente prestare soggezione e la fede dovuta; non violare la libertà ecclesiastica; mostrarti a tutti benigno, mansueto, affabile secondo la regia dignità; e condurti in modo da regnar a utilità non tua, ma del popolo tutto; ed aspettar il premio de’ tuoi benefìzj non in terra ma in cielo?
    Dopo coronato, l’imperatore giurava: Professo e prometto in faccia a Dio e agli angeli suoi, di osservare le leggi, far giustizia, confermar i diritti del regno, prestare il dovuto onore al pontefice romano e agli altri vescovi e vassalli; considerare i doni fatti alla Chiesa».

  1. Deutsche Staats-und Rechtsgeschichte, tom. II, pag. 358 della quarta edizione: nelle precedenti egli si esprimeva molto più esplicitamente.
    Su questo punto e sulla scomunica può consultarsi Gosselin, Pouvoir du pape sur le souverains au moyen âge; ou Recherches historiques sur le droit public de cette époque relativement à la déposition des princes, Parigi 1839, poi aumentato nel 1845. Ivi discute seriamente coi testi e coi fatti queste tre questioni: — È vero che il diritto pubblico europeo nel medioevo subordinasse tanto la potestà temporale alla spirituale, che un sovrano poteva esser deposto in certi casi per autorità del papa o del Concilio? — Quali erano i fondamenti o l’origine di questo diritto pubblico? — Quali ne furono i risultamenti?»
    Al concetto del deporre i re da un pezzo rinunziarono i papi. Il 23 giugno 1791, il cardinale Antonelli, prefetto della Propaganda in una nota ai vescovi d’Irlanda, dice: — Bisogna ben distinguere fra i veri diritti della sede apostolica e quel che maliziosamente gl’imputano. La santa sede non insegnò mai che si deva ricusare fedeltà a sovrani eretici, e che un giuramento prestato a re fuor della comunione cattolica deva esser violato, o che sia permesso al papa di privarli de’ loro diritti temporali».