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456 | illustri italiani |
cui Cristo avea promesso di esser sempre; e che ad essa spettasse vigilare sulla condotta dei re, correggerli se peccassero, reprimerli se contumaci. La sapienza d’oggi, per bilanciare i poteri, ha introdotto il veto dei re alle decisioni delle Camere, e il rifiuto di queste a votar l’imposta; e le Camere non solo chiedono conto ai ministri dell’amministrazione, ma più d’una volta pretesero mutar le dinastie, e spinsero i re all’esiglio o sul patibolo. Son dunque mutate le veci, ma rimane la cosa.
Allora non era stato peranco introdotta la massima, che le cose di Governo non s’abbiano a regolare colla morale ordinaria e con una particolare equità. Allora (e giovi ripeterlo a costoro che la libertà credono nata jeri) uno non nasceva re, ma doveva esser eletto; cioè condizione del regnare era l’esserne meritevole. I re non erano despoti, ma temperati dall’assemblea generale della nazione: la suprema autorità era riconosciuta al papa non solo dal diritto canonico, ma anche dal civile de’ Tedeschi; onde lo Specchio di Svevia, raccolta delle consuetudini teutoniche, statuisce nel preambolo: — Iddio, che è detto principe della pace, salendo al cielo lasciò due spade in terra a tutela della cristianità, e le diede a san Pietro; una pel giudizio secolare, l’altra per l’ecclesiastico. Il papa impresta all’imperatore la prima (des weltichen Gerichtes Schwart darlihet der Papst dem Kaiser); l’altra è affidata al papa stesso sedente sopra un palafreno bianco, affinchè giudichi a dovere, e l’imperatore dee tenerne la staffa, acciocchè la sella non si smuova. Con ciò viene indicato che, chiunque resiste al papa, se questi nol possa col giudizio ecclesiastico ridurre ad obbedienza, l’imperatore, gli altri principi secolari e i giudici ve lo costringono col metterlo al bando1. Nessuno può scomunicar l’imperatore fuorchè il papa, e questo per tre sole cause: se dubita della fede vera; se ripudia la moglie; se turba le chiese e le case di Dio. Quando si scoprono eretici bisogna procedere contro di essi ai tribunali ecclesiastico e secolare; la pena è il fuoco. Ogni principe che non punisce gli eretici è scomunicato. E se fra un anno non venga a resipiscenza, il papa lo priverà dell’uffizio principesco e di tutte le sue dignità2.