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napoleone 311

i figliuoli nella famiglia; svincolare la proprietà col diritto di usarne e disporne senz’altri limiti che quelli dalla legge imposti per pubblico vantaggio.

Assai si è parlato de’ meriti e demeriti di questo Codice, fatto all’uscire da una rivoluzione i cui eccessi aveano sbigottito l’umanità, in tempo che erasi abolita ogni religione, e sotto l’ispirazione d’un grande, che mirava a trar vantaggio dalla compressione delle libertà, sicchè lasciava fila con cui tessere nuovi legami, che poi strinse nelle leggi e ne’ codici successivi.

Quest’unità di legislazione, applicata ai varj popoli man mano ch’erano vinti o aggregati, riuscì comoda ai Governi più che grata ai popoli, de’ quali sconcertava le abitudini, e qualche volta conculcava gl’interessi e i sentimenti. Il progresso non v’era spinto, non iniziato un avvenire glorioso, non impedito l’assolutismo, tanto che poterono adottarla anche Stati dispotici. Meschino v’è il concetto della famiglia, lasciando l’uomo nell’isolamento; disgrazia l’aver figliuoli; la proprietà non è un assioma morale, ma l’equivalente d’un godimento; interdetta ogni opeva collettiva e perpetua. Ma disposizioni benigne e ragionevoli, sebben non generose, sanzionavano quanto di meglio aveano proposto Pothier e Domat, e quanto veniva reso possibile dall’abolizione del feudalismo; di facile pratica, di limpido senso, il Codice porgeva quella regolarità, che allora era il sospiro di tutti, e che dovea necessariamente precedere ad ogni progresso.


VIII.


Ma solo la Chiesa, purificata nella persecuzione, poteva proporre idee e forme di ordine stabile e riconosciuto. Mentre nel secolo antecedente i principi eransi adombrati del clero come troppo favorevole al popolo, dappoi il clero fu presentato qual sostegno dell’assolutismo; e la rivoluzione, ben più dispotica dei re, arruffò le cose religiose, e volle comandare alle coscienze. L’Assemblea Nazionale decretò che ciascun dipartimento di Francia formasse una diocesi, e ne assegnò il capoluogo; le distribuì sotto dieci metropoliti, cassando gli altri; proibì di riconoscere l’autorità d’un vescovo o metropolita sedente in paese straniero; soppresse i capitoli, le collegiate, le abbazie, i priorati, le cappellanie, i benefizj, eccetto i vescovadi e le parrocchie; l’elezione dei vescovi e dei parroci affidata a un corpo elettorale, abolendo i