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della santa sede; libero il traffico del sale; giustizia a tutti, protezione contro gli esterni assalti.

Ma la pace non venne; e il Banco, governando con avidità mercantesca, smungeva i Cismontani, e faticava per sottomettere l’Oltremonti, che tenevasi ancora fedele agli Aragonesi; finchè, repressi i baroni, e per ultima la casa di Leca, acquistò anche quel paese, dove fondò Ajaccio. Ma ecco la famiglia Della Rôcca erigersi centro dei malcontenti; e quando fu vinta, San Giorgio pretese non dover più osservare i patti, come a gente ribelle e soggiogata; e oppresse in pace quelli che si erano straziati fin allora in guerra, e che mancavano d’ordinamenti civili da opporre agli aristocratici arbitrj di Genova.

Giorgio Doria, venuto governatore in Corsica, pubblicò perdonanza generale; e l’isola, che tuttavia ripeteva «Piuttosto i Turchi che i Genovesi», dovette rodere il freno: ma invece del Banco di San Giorgio, fu sottomessa alla Repubblica, che la trattò da vinta. Vi cambiava ogni due anni gli uffiziali; cioè un governatore generale e capitano con autorità di sangue, assistito da un fiscale; e luogotenenti a Calvi, Algajola, San Fiorenzo, Ajaccio, Sartena, Bonifazio, Vico, Cervione, Corte, per render giustizia. All’uscire subivano tutti il sindacato sotto sei persone, genovesi o côrse indistintamente, di cui tre erano del popolo, tre della nobiltà. Presso al governatore risedevano dodici Cismontani e sei Oltremontani, eletti dalle città principali; i Comuni si amministravano liberamente, eleggendo il podestà e i sindaci e anziani comunali. Tutto però era guasto dall’imperfettissima giustizia. I nobili genovesi, cui erano riservati gl’impieghi, vi venivano senza conoscerne le leggi e le costumanze, avidi di guadagnare meglio che gli esigui stipendj, e rifarsi così di quanto aveano speso pel broglio. Il governatore biennale di Bastìa, di potenza illimitata nella civile e nella militare amministrazione, oltre un grosso stipendio, riceveva il mantenimento dal paese, il venticinque per cento delle ammende e confische; potea condannare alla galera o a morte per sola convinzione propria, senza formarle processo, e sospendere ad arbitrio un’inquisizione criminale. A gara abusavano pure l’avvocato fiscale, il mastro di cerimonie, il secretario generale; una catena di corruzioni riduceva la giustizia ad impegni e ad un traffico lucroso. Il diritto di grazia n’era un titolo principale, vendendosi non solo perdoni e salvocondotti pei commessi, ma fino impu-