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mani aynto aveano sul mare^ e che due secoli dopo si accordò più sopra F Oceano a quelle di Oleron (i). Le tavole Amalfitane giunsero ad oscurare fin anche la stessa legge Rodia, ed i Costantinopolitani riguardandole quaP oracolo di navale giurisprudenza, mandavano presso di noi a consultare que^saggi statuti. L^ originale di queste leggi navali un tempo quivi conservavasi presso della nobile famiglia Donnorso d* Amalfi, donde i cittadini n’estrassero molte copie; ma sotto il Re Ladislao Yincislao Sanseverino Duca d^ Amalfi se ne impossessò, e d^ allora in poi nulla se ne seppe del loro destino. Ne rimasero però alcune copie mss. che disgraziatamente non furono rendute di pubblica ragione, come si ritrae dalla prefazione di un anonimo Scrittore del XV. secolo nel Chromcon Amalphitanum (a). Fin a^ tempi del nostro celebre giureconsulto Marino Freccia (i566) queste patrie leggi nautiche furono in regresso, e come per contributo astringa poi il padrone della nave medesimi gli altri mercatanti. E tanti, e tanti casi, adonta de’ danni del tempo divoratore, e non ostantino le diverse facce, che vestirono e presero le leggi romane, li yeggiamo decisi, e si decidono pur oggi col lus Decem virale, che vuol dire con quei dogmi stabiliti ed ahbracciati daUa più sana parte delle Nazioni. (i) y. Freccia, e Giamione istor. Civile del Regno to. 7. e. 7. (u) V. Raccolta di varie cronache, diarj ecc. appartenenti alla storia del Regno to. 4* P* 14^* impresse in Napoli dal Perger, é Originale Chronicae Amalphitanae, quae erat scripla in caractere curialisco, et in carta membranae, servatum fuìsse una cum Tabula PaonraosTnrA màris in domo familiae Domini Ursi, et ex illa cives iaciebant sibi copias, ut penes se tantum documentum baberent. Sub Rege Ladislao, Yincislaus de Sancto Severino qui fuit Domiuos AmaU phiae, prohibuit de domo Domini Tirsi originale, et portavit in domo sua} et ita deperditum est originale illud, taliter ut aliquae in ciyitate remanscrint copiae» quas magna cautela quisquo apud se 14