Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/89

86 introduzione


§. 133. L’Italia ebbe sempre gli importanti privilegj che nel periodo antecedente descrivemmo, come costituenti l’Jus italicum. Le Città italiche avevano fino ad un certo punto l’amministrazione indipendente dei proprj affari; ma quel fosse la Costituzione Municipale di esse, noi per amore di brevità non staremo a riferire, rinviando i desiderosi di notizie su questo proposito agli Scrittori, che ex professo trattano della Istoria del Diritto Romano.

§. 134. Molte notizie intorno a questa Municipale Costituzione, somministrò una tavola di bronzo, trovata nello anno 1732 nel Golfo di Taranto. Questa Tavola fu detta Tabula Heracleensis, perchè riferivasi alla città di Eraclea, nel cui territorio fu rinvenuta. Il Savigny ha dimostrato che quella Tavola, ora custodita a Napoli, contiene dei frammenti della lex Julia Municipalis, di Cesare, di quella legge cioè, che servì di fondamento alla Costituzione Municipale, in questo periodo.

§. 135. Notizie importanti dello stesso genere, si possono pure raccogliere da altra tavola, scoperta nel 1600 nelle rovine di Velleja, e che ora è conservata nel Museo di Parma. Essa contiene una parte della Lex Rubria, per la Gallia Cisalpina. La Gallia Cisalpina cessò di essere provincia, e fu incorporata all’Italia; le sue Città riceverono per conseguenza la costituzione delle Italiche, a conoscere la quale giova dunque non poco, la citata Tavola.

§. 136. Adriano divise l’Italia, Roma eccettuata, in quattro Distretti sotto il governo di quattro Consolari, ai quali furono sostituiti da Marco Aurelio dei Magistrati ambulanti, detti Juridici. Finalmente Macrino fece amministrare questi Distretti, alla pari delle Provincie, da dei Correctores o Præsides. Per questa ragione, sminuì il potere dei Magistrati Municipali. La giurisdizione dei duumviri, quatuorviri etc. juridicundo fu limitata a certe somme determinate, l’amministrativo fu ad essi sottratto; dalle loro sentenze fu permesso l’appello al Pretore, o al Preside. Giudici Criminali, essi non furono più; lo forono invece, i Correctores; il potere legislativo dall’assemblea popolare passò nella Curia; così si stabilì una distinzione mol-