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72 | introduzione |
(Vedi Teofilo Parafrasi delle Istituzioni I, 2. §. 5. Pomponio al fr. 2. §. 9. Dig. De origine jurìs I, 2). Tacito lasciò scritto, che sotto Tiberio i Comizj furono trasferiti in Senato Tum primum e campo comitia ad patres translata sunt (Vedi Ann. I. 15), ma evidentemente quì l’istorico allude alle elezioni dei Magistrati, e non alla potestà legislativa.
C) Edicta Magistratum
§. 116. Editto, significa Ordinanza di un Magistrato. Entrando in ufficio i Magistrati suolevano esporre i principj in coerenza ai quali avrebbero deciso le controversie, che fossero state presente al loro giudizio, e specialmente facevano queste dichiarazioni intorno a quelli argomenti, che non erano preveduti dalle Leggi. Questi Editti chiamavansi perpetui, per distinguerli da quelli che repentinamente (repentini) i Magistrati stessi emettevano, quando ne sorgeva il bisogno (prout res incidit). La Legge Cornelia (687) impose ai Pretori di rispettare religiosamente i proprj editi, durante tutto l’anno della loro magistratura. Non i soli Pretori, ma eziandìo i Consoli, i Censori, gli Edili, avevano diritto di emanare Editti, giacchè era questa una facoltà propria di tutti i magistratus majores; ciò nonostante i più importanti sono gli Editti dei Pretori, perchè a costoro era specialmente affidata l’amministrazione della Giustizia. Gli Editti erano scritti sopra una tavola bianca (in albo), e si affiggevano nel foro unde recte de plano legi possint. La consuetudine aveva creato l’obbligo morale pei magistrati, che entravano in uffizio di promulgare il loro Editto: ed essi stessi avevano interesse a farlo, affinchè ognuno fosse in grado di giudicare i loro principj, e di sindacare i loro atti. Facevano ordinariamente redigere questa lex annalis, da un Giureconsulto. Ogni Magistrato poteva, entrando in ufficio, pubblicare un nuovo Editto; ma generalmente conservava quanto di buono, reputava esistere nell’Editto del suro predecessore. Le regole che passavano così da Editto in Editto (tralatitium), aquistavano naturalmente una grandissima autorità, pel carattere che assumevano di Diritto consuetudinario.