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introduzione 69

CAPITOLO II.

fonti del diritto

Fonti del Diritto Scritto, sono:

A) Le leges et Plebiscita B) I Senatusconsulta C) Gli Edicta Magistratuum D) I Responsa Prudentum. Del Diritto non Scritto: la Consuetudo, i Mores Majorum.

A) Leges et Plebiscita

§. 114. Le Deliberazioni delle pubbliche assemblee, per qualche tempo si distinsero in Leges o Populiscita, e Plebiscita.

a) Leges o Populiscita erano le deliberazioni del populus, che prima si riunì nei Comizj Curiati, poi nei Centuriati; le deliberazioni insomma della nazione. Lex est (dice Gajo nelle sue Istituzioni, e ripetono le Istituzioni Imperiali) quod populus Romanus, Senatorio magistratu interrogante, veluti consule, constituebat. (Gajo I, 3. - Ist. Imp. §. 4. I. 2.)

b) Plebiscita erano le deliberazioni della Plebe riunita nei suoi Comizj Tributi, Plebescitum est (aggiunge Gajo) quod plebs, plebejo magistratu interrogante, veluti tribuno, constituebat. Parificati i decreti delle Tribù a quelli delle Centurie, leges furono chiamati i Plebisciti ancora. La lex era prima della convocazione dei Comizj affissa in progetto, e stava esposta al pubblico (lex promulgabatur) per tre giorni di mercato conscutivi (nundinæ). Tenevansi delle adunanze preventive alla convocazione solenne dei Comizj, simili agli attuali meetings degli Inglesi, nelle quali si cercava persuadere al popolo l’opportunità, e l’utilità delle legge proposta. Tuttociò dicevasi legem auferre. Riunitisi i Comizj, il Magistrato proponeva la legge (lex ferebatur), e chiedeva che si votasse sulla medesima (rogare legem), con la formula: Velitis jubeatis hoc, Quirites rogo. Dicevasi auctor legis chi sosteneva la legge. Suasores erano coloro, che a lui si univano a difenderla; dissuasores gli avversarj. La di-