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introduzione 67

della sommissione, tuttavìa alcuni caratteri comuni riscontransi in tutte, e questi è prezzo dell’opera l’indicare brevemente.

§. 106. La somma dei poteri risiedeva nelle mani di un Governatore, che da primo fu un Pretore speciale, poi un Magistrato uscito di uffizio, e specialmente un ex-pretore, o un ex-console (pro prætore pro consule fungebantur.) Il Proconsole o il Propretore aveva nelle provincie, le attribuzioni dei Pretori in Roma; pubblicava il proprio Editto, e faceva un giro nelle provincie per amministrarvi la giustizia (conventum facere, judicia ordinata habere); cumulava in se anche le altre facoltà, che in Roma spettavano ai diversi magistrati. Aveva una specie di corte (comitatus), un consiglio (auditorium, assessores), una guardia (cohors prætoria) molti subalterni impiegati (scribæ, tabellarii, lictores); dei legati, ai quali in caso di bisogno affidava parte dei suoi poteri (jurisdictionem delegare), ed uno stato maggiore militare (tribuni militum.)

§. 107. Le finanze erano affidate ad un Questore, indipendente dal Proconsole o dal Propretore, che lo rappresentava in caso di morte o di richiamo.

§. 108. Generalmente il Diritto Civile, che esisteva nelle Provincie prima che fossero conquistate, era rispettato, ma i Pretori con le loro ordinanze lo modificavano, e lo avvicinavano a quello di Roma.

§. 109. La Religione del paese era conservata, e si lasciavano in vigore le feste e solennità ivi consuete.

§. 110. Milizie Romane provvedevano alla difesa della provincia, e la tenevano in subiezione. Sebbene nei tempi della Repubblica, i provinciali non fossero ammessi all’onore del servizio militare romano, in seguito gli eserciti più numerosi furono reclutati nelle provincie.

§. 111. Il territorio conquistato si considerava proprietà della Repubblica Romana, ma essa non ne confiscava che una parte, e generalmente quella che non era proprietà privata; il rimanente si restituiva agli antichi proprietarj, i quali erano considerati d’allora in poi, come semplici detentori ed usuarj del medesimo; di quì l’obbligo loro di pagare un tributo, che