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sero, non considerava costoro se non che come detentori aventi un semplice possesso ed usufrutto, derivante dalla concessione sua, in correspettività della quale esigeva un tributo.

§. 103. In Italia, dall’anno 665 in poi, tutte le città goderono di una libera amministrazione interna, fossero esse Municipj, Prefetture o Colonie.

a) Chiamavansi Municipj, le antiche città italiane i cui abitanti avevano la cittadinanza Romana, e potevano esercitare magistrature in Roma. Quanto all’amministrazione dei loro affari interni, avevano assoluta indipendenza da Roma. A capo di questi Municipj era un’assemblea popolare, e poi un più limitato consiglio o Senato (Curia,) i cui membri chiamavansi Decuriones. Due o quattro Magistrati, con un potere analogo a quelli dei Consoli Romani, ma senza autorità militare, per un anno esercitavano il potere supremo, ed amministravano la giustizia civile e criminale (duumviri o quatuorviri juridicundo.) Vi erano inoltre degli Edili, degli Amministratori delle Finanze, ed altri Magistrati inferiori, eletti tutti dagli abitanti. Il censo, sebbene modellato sul Romano, era da quello indipendente; ed ogni Municipio godeva la proprietà di beni particolari municipali; ma non poteva cambiare le leggi votate dai Comizj di Roma, nè i Senatusconculti.

b) Prefetture erano quei Municipj, che avevano essi pure la libera amministrazione dei loro affari interni, ma nei quali un Prefetto nominato dal Popolo Romano o dal Pretore, esercitava il potere giudiciario.

c) Le Colonie erano stabilimenti militari fondati da Roma per tenere in rispetto i popoli conquistati, impedire le invasioni nemiche; presidii e fortezze dello stato, piazze d’arme che servivano di appoggio alle operazioni guerresche (Vedi Walter Storia del Diritto di Roma Libro I, cap. 25.) Fra queste distinguevansi le Coloniæ civium, e le Coloniæ latinæ. Le Coloniæ civium o Coloniæ Romanæ, erano composte di cittadini Romani emigrati spontaneamente, o mossi dall’attrattiva di assegnazioni di terre, i quali conservavano la cittadinanza Romana, ma si constituivano in comune speciale con una amministra-