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54 | introduzione |
dal Senato. I Plebisciti obbligarono allora universum populum, e le leges populi o populiscita ebbero lo stesso valore dei plebiscita. Da questo momento in poi, la Plebe divenne parte dello Stato; ed i Tribuni furono Magistrati della nazione, e non di un solo ordine della medesima.
§. 81. C) I Comizj Curiati vennero meno nell’importanza loro primitiva, a mano a mano che aumentò quella dei Comizj Tributi; e sull’ultimo non ebbero altro potere, che di conferire l’imperium ai Magistrati eletti, ossia di dare loro l’investitura dell’ufficio. Rimase per qualche tempo una reminiscenza di questi Comizj nella assemblea dei trenta Littori, assistiti dagli Auguri e dai Pontefici; finchè essa pure disparve.
§. 82. In questo secondo periodo, al Senato spettava l’amministrazione degli affari pubblici sì interni che esterni; provvedeva all’ordinamento del culto; vegliava alla sicurezza esterna dello stato; trattava gli affari internazionali; presiedeva all’organamento dell’esercito; decretava le imposizioni, e amministrava le pubbliche rendite; statuiva sul bottino e sul territorio conquistato, e nominava nel suo seno i commissarj destinati a reggere ed ordinare i paesi sottomessi. I Decreti del Senato dovevano essere obbediti, quando regolari, e purchè un Tribuno non avesse opposto ai medesimi il suo veto. Questi Decreti (Senatusconsulta) erano trascritti nei libri pubblici e deposti nel Tempio di Cerere, ove erano gli Archivj, custoditi dagli Edili Plebei. Dal momento di questa trascrizione e deposito, acquistavano forza di legge. Quando a un Decreto del Senato fosse stato opposto il veto da un Tribuno, o quando quel Decreto per qualche ragione di forma non fosse stato regolare, doveva essere redatto in iscritto, ma come semplice autorevole opinamento (senatus auctoritas), e se ne traeva motivo per una proposizione nuova al Senato o al popolo. I Consoli, ed in loro assenza i Pretori, come pure i Tribuni della Plebe, potevano convocare il Senato con un Editto, o in caso di urgenza per mezzo di Cursori; e le adunanze si facevano in un luogo sacro; non è certo se fossero o no periodiche. Il Decano del Senato era il primo a votare, in seguito votavano gli altri per or-