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introduzione 53

forma in discorso, pare che fosse attuata nel modo seguente. Ogni Tribù, che comprese d’ora innanzi anche i Patrizj, fu divisa nelle cinque classi istituite da Servio Tullio, fondate sul Censo. Ogni Classe fu suddivisa in due Centurie, una di Juniores l’altra di Seniores, di modo che ogni Tribù venne ad avere cinque classi e dieci Centurie. E quando sul cadere della Repubblica, le Tribù furono trentacinque in tutte, constarono di trecentocinquanta Centurie, delle quali 175 di Juniores, ed altrettante di Seniores. Ed essendo ognuna delle trentacinque Tribù divisa in cinque Classi, ed ogni Classe in due Centurie, le cinque Classi istituite da Servio Tullio vennero cumulativamente ad avere ciascheduna trentacinque Centurie di Juniores e trentacinque di Seniores, cioè settanta Centurie per Classe. Per siffatta maniera scomparve la preponderanza, che per la costituzione di Servio Tullio, aveva la prima Classe (da esso composta di ottanta Centurie) sulle altre, che constavano di venti Centurie, come la seconda la terza e la quarta; o al più di trenta Centurie, come la quinta. Nel nuovo sistema, per lo contrario, ogni Classe ebbe settanta Centurie, sparse due a due nelle trentacinque Tribù. I cittadini di ognuna delle cinque classi votavono nella respettiva Tribù, e quando tutti avevano votato, lo spoglio dei voti si faceva per Tribù. La prima Classe conservò in ciascheduna Tribù il privilegio di votare la prima.

§. 80. B) I Comizj tribuni, ossia della Plebe, si occupavano degli affari risguardanti la medesima. In essi erano eletti i Tribuni, ed altri Magistrati di minor conto. La Plebe discuteva in questi Comizj sulle proposizioni, che poi dovevano essere sottoposte alle Centurie. Le Decisioni dei Comizj Tributi chiamavansi Plebiscita, mentre quelle dei Comizj Centuriati, Populiscita. Un Plebescito aveva forza di legge quando era stato sanzionato dai Comizj Curiati e dal Senato; ciò per disposto della lex Horatia Valeria (305). Ma la Lex Publilia (416) dispensò i Plebisciti dalla Sanzione delle Curie, come da questa sanzione, vedemmo, che dispensò anche i Populisciti, o Decreti delle Centurie. Finalmente la lex Hortensia (468) diede forza di legge a qualunque Plebiscito, ancorchè non sanzionato