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50 | introduzione |
500 jugeri nell’agro pubblico, nè mantenere sui pascoli dello stato (saltus publici) più di cento capi di grosso bestiame, e cinquecento di minuto. Ed anche questa legge fu approvata. E questa Lex Licinia (385) fu una delle prime leggi Agrarie, delle quali tanto si parla e che tanto vengono svisate; perocchè mentre si attribuisce loro l’intendimento non so se più stolto, o odioso, di allivellare le proprietà private, di uguagliare le ricchezze; esse miravano invece, a fare argine alle usurpazioni che sulla proprietà pubblica si commettevano per parte di un solo ordine di cittadini; a stabilire, che tutti indistintamente potessero godere dei vantaggi, da quella proprietà derivanti.
§. 73. Piaga dell’ordine Plebeo erano le usure rovinose, e rese più acerbe da esecuzioni personali crudeli a carico degli insolventi. I Patrizj, padroni di grandi ricchezze, prestavano ai Plebei il danaro ad un interesse eccessivo. Nella impotenza in cui questi ultimi si trovavano di dimettere i debiti contratti, erano obbligati a darsi in pegno, adoperando una vendita solenne per aes et libram, per la quale rimanevano in Mancipio del Creditore (Nexi), finchè non avevano scontato il debito; oppure il Creditore se li faceva aggiudicare in proprietà dal Magistrato quasi come schiavi (addicti). Il Tribuno Licinio aveva di già cercato di migliorare le condizioni dei Debitori con la sua rogazione sui debiti; la quale portava che le usure omai pagate si diffalcassero dal capitale, e che il residuo fosse rimborsato ad un tanto l’anno, dentro il termine di tre anni; quando nell’anno 428, le rigorose disposizioni della Legge delle XII Tavole sui Nexi, furono modificati da una Lex Petilia Papiria. Per questa legge fu proibito, che i Debitori si dessero per aes et libram in pegno ai Creditori. Ed ai Creditori, se fu lecito tuttora di imprigionare i Debitori insolventi, non fu più permesso di tenerli in ceppi, nè di esporli in vendita.
§. 73. Altre Leggi concederono alla Plebe non pochi vantaggi; esempigrazia mentre per lo innanzi ognuno doveva armarsi e militare a proprie spese, onere gravissimo pei poveri, fu stabilito pel futuro un soldo pei militi. Furono altresì ordinate del-