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introduzione 23


§. 25. Nelle Istituzioni di Giustiniano non si trova definito il Diritto, e questa lacuna è stata giustamente rimproverata ai compilatori di quest’opera; per altro nelle Pandette troviamo riferita la definizione che del Diritto dava il Giureconsulto Paolo, il quale lo diceva: id quod semper aequum ac bonum est, f. 11. Dig. De Justitia et Jure I. 1. come pure quella che ne dava Celso: Ars boni et aequi (fr. I. prin. Dig. De Justitia et Jure I, 1.) È il buono e l’equo, ciò che costituisce il Diritto, è una idea morale che lo informa. Ed altri celebri Giureconsulti nelle Pandette stesse invocano il bonum e l’aequum come ragione del Diritto, che deve trionfare perfino della Legge Scritta (fr. 14. 15. 25. 39. Dig. De Legibus I, 3. — fr. 9. e 183. Dig. De regulis juris. L. 17.) Conseguenza di questa idea, che si formavano del Diritto i citati Giureconsulti, si è quella di inalzare la professione loro alla dignità di Sacerdozio, di chiamare coloro che lo esercitavano Sacerdoti (Sacerdotes) (fr. 1. Dig. De Just, et Jure I, 1.). come Ulpiano stesso li appella.

Il Diritto adunque nell’epoca classica era in senso astratto, tutto ciò che è buono ed equo; ed in un senso obiettivo, l’arte di ciò che è buono ed equo. Era confuso con la Morale; e quando si parla di Diritto da costituirsi, di Diritto Naturale, quest’opinione che esso sia tutto uno con la Morale, è opinione che non ha guari fu difesa e sostenuta. Ed anche noi dicemmo, che se non è tutt’uno con la Morale, pure come derivante da essa debba essere considerato. Ma dalla Morale bene vuole essere distinto. E di vero i Precetti della Morale sono assai più estesi di quelli del Diritto; la Morale non soltanto ci vieta di nuocere al nostro simile, ma ci comanda di giovargli; oltre i Doveri verso il prossimo, essa ci impone Doveri verso Iddio, e verso noi stessi. Essa esige che adempiamo i Doveri da lei imposti, non per forza o per considerazioni di interesse, ma per amor del bene; addimanda la buona intenzione, l’amore della virtù e della giustizia, e non si contenta, come il Diritto, della esteriore conformità delle azioni nostre al prescritto della Legge. Non ha, come il Diritto, la Coazione al suo servizio, ed ha una sanzione soltanto nella coscienza.