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introduzione 21

potestà Secolare, o almeno si temperava in molti punti il rigore del loro disposto.

§. 23. Le Fonti del Diritto si distinguono: in Indigene e Straniere o Importate.

Considerando il modo, col quale ii Diritto sorge presso un popolo, vien fatto di riconoscere che quel Diritto è un prodotto del popolo istesso, costituito dalla Consuetudine e dagli atti del Potere Legislativo, o è un composto di massime e di istituzioni prese ad imprestito da altri popoli. Non di rado l’elemento indigeno e l’elemento straniero insieme concorrono. Noi vedremo come questo fenomeno dello amalgamarsi di un Diritto straniero al Diritto indigeno, si verifichi specialmente nella Legislazione Romana.

Il Diritto Patrio Toscano offre esempj notevolissimi di importazioni siffatte. Alcune massime, esempigrazia in materia di successione legittima, sono assolutamente forestiere, come quella della traslazione del possesso della Eredità per modo di non interrotta continuazione, nel successore legittimo.

Allorquando si distingue un Diritto Indigeno da un Diritto Straniero o Importato, si allude non solamente alla origine straniera di alcune massime giuridiche, ma si intende anche parlare di Raccolte intiere di Diritto Straniero, che sono state introdotte e poste in vigore come Codice, senza che abbiano subito mutamento nella forma loro. Ciò è avvenuto per noi Toscani rispetto al Codice di Commercio, che non ha subìto pressochè alcun mutamento nella sua importazione in Toscana, da quello della traduzione in fuora. Altra distinzione circa alle fonti del Diritto, è quella di Comuni e Particolari; dalla qual distinzione nasce l’altra del Diritto Positivo di un Popolo: in Diritto Comune e Diritto Particolare.

I principj giuridici, che hanno in se un carattere di universalità obbligatoria in tutto lo Stato, formano il Diritto Comune. A questo viene opposto il Diritto Particolare, che è in vigore soltanto in alcuni Distretti dello Stato.

In Toscana abbiamo veduto sotto il Regime Statuario i Mu-