Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/18


introduzione 15

vamente disposto, perchè per esso solo esiste contradizione fra l’antica e la nuova.

2. La Consuetudine contraria alla legge, abolisce la legge come, (fra poco lo diremo) può supplire alla medesima. Allorchè generalmente nella Società, sotto gli occhi del Legislatore per un tempo notabile, con atti ripetuti e costanti, si è introdotto un uso contrario alla legge, è inescogitabile che il Legislatore veda la continua violazione della medesima, e taccia e stia inoperoso, senza avere la volontà, che quella legge non abbia più forza.

3. Allorquando è cessata la causa, per la quale la legge fu fatta, ed è cessata sicuramente, perpetuamente, universalmente, si deve ritenere che la volontà del legislatore le abbia tolto qualunque efficacia. Cessante ratione legis, cessat et ipsa lex. Infatti mancando il fine pel quale una legge è promulgata, non può supporsi che il Legislatore la voglia tuttavia in vigore.

§. 14. La legge è un precetto comune obbligatorio per tutti i sudditi di uno Stato. Vi sono per altro leggi fatte unicamente a riguardo di una persona o di un ordine di persone, per vantaggiarle di diritti non concessi a tutti i sudditi, o per francarle da alcune obbligazioni imposte alle altre. Le leggi di questo genere si dicono privilegj, quasi leggi private.

È dell’essenza dei privilegj di essere suscettibili di una applicazione ripetuta. Ciò li differenzia dalle disposizioni, che sospendono l’applicazione di una legge in caso speciale, e che diconsi concessioni, dispense.

§. 15. Dai privilegj fa d’uopo distinguere il Gius singolare. Si dice Gius singolare quel temperamento al rigore dei principj generali, pel quale la legge o concede un diritto speciale, o mitiga una obbligazione a favore di tutti quelli che si trovano in una certa condizione di affari, o in certo stato personale, od in certa causa, per cui cessa la ragione della legge generate, e prevale una ragione di utilità più forte. Sono di questo genere le disposizioni a favore del sesso, dell’età, dei militari ec. Il Gius singolare stabilisce adunque dei principj, che