nelo; vim, vi repellere licet (fr. 1 §. 27 Dig. de Vi et Vi armata XLIII, 16 - cost. 1 Cod. unde vi VIII, 4). - Come pure è lecito al possessore ripigliare immediatemente, dopo l’atto dello spoglio, (in ipso congressu), la cosa violentemente toltagli (fr. 17 Dig. de Vi et Vi armata XLIII, 16). Ma all’infuori di questi casi, ripetiamolo, è giuoco forza invocare in giudizio l’intervento dei Magistrati, per ottenere giustizia. I mezzi per far valere in giudizio i proprj Diritti, hanno complessivamente considerati, il nome di Azioni. La voce Azione, in questo suo più ampio significato esprime dunque: ogni mezzo giuridico, mediante il quale si fanno valere o si difendono i proprj Diritti, dinanzi all’autorità competente; ed in questo significato la voce Azione, comprende non soltanto le Azioni propriamente dette, ma ancora le Eccezioni, gli Interdetti, e le Restituzioni in intiero. Ma non è questo il luogo opportuno per trattare delle Azioni in generale, e nemmeno delle Azioni propriamente dette, cioè: dei mezzi giuridici per far condannare dal giudice taluno, a fare, od astenersi dal fare, o a prestare ciò che abbiamo Diritto di esigere da lui.