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introduzione 161


b) La perdita di un Diritto si verifica indipendentemente dalla volontà della persona cui esso spetta, per moltissime cause legali, di cui accenneremo qui solamente le precipue. Un Diritto conceduto per un tempo determinato, o fino al verificarsi di un evento posto in condizione, cessa con lo spirare di quel tempo, o con la verificazione di quell’evento. Un Diritto conceduto dalla legge con l’espressa minaccia, che l’abuso di quello, ne cagionerà la perdita, a titolo di pena, si perde abusandone. I Diritti Personali in genere, si perdono muorendo la persona, che ne è l’objetto. I Diritti Personali derivanti dallo stato o condizione civile del loro subietto, si perdono mediante il mutamento di quello stato. I Diritti personali derivanti da relazione di famiglia, si perdono con la cessazione di quelle relazioni. I Diritti Patrimoniali Reali, cessano con la distruzione della cosa objetto dei medesimi; e i Diritti Patrimoniali emergenti da un rapporto obbligatorio, con lo scioglimento del vincolo obbligatorio. La morte del Subjetto del Diritto, estingue i Diritti Personali, non estingue i Diritti Patrimoniali; questi passano invece, nella persona dello Erede, che si dice seguitare o continuare la personalità del defunto. Finalmente quando la legge riconosce e sanziona un Diritto, che esclude e distrugge direttamente l’esistenza di un altro Diritto, (come p. e. nel caso dell’Usucapione) o almeno rende impossibile lo esercizio di quel primo (come p.e. nel caso delle Prescrizioni); quel primo si estingue, o almeno si ha per estinto, perchè rimane inefficace.

§. 238. Nelle Società civili per far valere i Diritti privati, che le leggi riconoscono e sanzionano, il cittadino deve di regola ricorrere all’autorità dei Magistrati istituiti a quest’uopo; e non deve adoperare la forza privata o la violenza; non deve insomma farsi ragione da se; altrimenti incorre in pene criminali e civili, che nel Diritto Romano erano fissate dalla Legge Julia de vi, e da altre disposizioni legislative più speciali, che saranno ricordate altrove. Ciò nonostante, dalle Leggi Romane è permesso al possessore di difendere con la forza una cosa posseduta giustamente, quando altri voglia con la violenza spogliar-