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160 | introduzione |
16 Dig, de Pactis II, 14 - cost. 5 § 1 Cod. de Legibus I, 14.) Ma per Diritto Canonico (in questa parte seguitato dalla nostra Pratica) il Giuramento, purchè non abbia per scopo una cosa illecita o contraria ai Diritti dei terzi, dà efficacia giuridica ad una promessa, che di per se sola ne mancherebbe.
D) Perdita dei Diritti.
§. 236 Acquistato un Diritto, questo dura finchè non venga perduto pel verificarsi di una causa legale. La perdita di un Diritto, non si presume mai, ha da essere provata (fr. 12 Dig. de Probat. XXII, 3 - cost. 1 Cod. eod. IV, 19). La causa giuridica della perdita di un Diritto, può dipendere dalla volontà della persona, cui il Diritto appartiene, o può esserne indipendente.
§. 237. Dipende da quella Volontà, nella Renunzia, e nell’Alienazione. La Renunzia (renunciatio) è l’abbandono spontaneo di un Diritto senza trasferirlo in altri. È permessa quando chi renunzia abbia la facoltà di disporre dei Diritto renunziato, e conosca esattamente l’oggetto della Renunzia (cost. 29 Cod. de Pactis II, 3 - fr. 174 §. 1 Dig. de Regulis. Juris L, 17). La Renunzia fatta nelle debite forme, è irretrattabile (cost. 11 Cod. de Rebus creditis IV, 1). L’alienazione, è la traslazione spontanea di un Diritto, fatta da chi lo aveva, ad un terzo. In un senso più ristretto della parola, alienazione significa: la traslazione della proprietà di una cosa dall’antico proprietario nel nuovo (fr. 67 prin. Dig. de Verb. signif. L, 16); e nel senso più ampio e generale, stà a significare: qualunque alterazione specifica nello stato attuale del nostro patrimonio ancorchè non lo diminuisca, e così comprende la costituzione di un pegno, di una ipoteca, di una servitù, di una enfiteusi, la quietanza fatta ad un debitore che ha pagato il suo debito ec. (cost. 7. De rebus al. non al Cod. IV, 51). La semplice renunzia ad un guadagno, ad un aumento futuro di beni, (come ad una eredità, o ad un legato) non è alienazione (fr. 6 §. 2 Dig. quæ in fraud. Cred. XLII, 8.).