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introduzione 159

noi (fr. 20 §. 1 Dig. de acq. vel amit. hered. XXIX, 2 - fr. 16 Dig. de S.C. Maced. XIV, 6).

b) La Riserva è una specie di Protesta, che non intendiamo rinunziare ai Diritti, cui per un fatto nostro, potrebbe supporsi avere noi rinunziato (fr. 4 §. 1 Dig. quib. mod. pign. solv. XX, 6 - fr. 77 Dig. de contrah. empt. XVIII, 1).

§. 235. Le Cauzioni sono prestazioni di sicurtà, che comunemente si sogliono richiedere dal Creditore al Debitore, come la mallevadorìa (sicurtà personale), il pegno e l’ipoteca (sicurtà reali).

b) L’Immissione in possesso (missio in possessionem) che il giudice può concedere o di una cosa (missio in rem), o dell’intiero patrimonio altrui (missio in bona), dà un Diritto di pegno, ma congiunto all’obbligo di amministrare la cosa o il patrimonio (fr. 4 Dig. quib. ex causs. in poss. XLII, 4 - fr. 1 e fr. 5 ne vis fiat. (XLIII, 4). - Talvolta discendono da questa immissione anche maggiori Diritti; lo vedremo in appresso.

c) Il Sequestro, è il Deposito di una cosa, tolta alla persona che poteva farla pericolare, ed affidata alla custodia di un’altra, finchè non sia deciso chi abbia Diritto su quella cosa (fr. 110 Dig. de Verb. signif. L, 16 - fr. 6, e fr. 14 Dig. Depositi XVI, 3)

d) La Ritenzione di una cosa è la facoltà (jus retentionis), che talora la Legge ci accorda, di conservarla in nostre mani, finchè non sia stata fatto ragione ai Diritti che abbiamo su quella cosa, o per relazione alla medesima (fr 23 §. 4 e fr. 48 Dig. De rei vind. VI, 1), perchè per esempio abbiamo speso per acquistarla o conservarla, o perchè ci ha recato un danno. L’jus retentionis non compete mai a chi è venuto in possesso, in una maniera illegale della cosa che vuol ritenere. (fr. 23 Dig. de pignor. XX, 1 - cost. I Cod. unde vi VIII, 4).

e) Il Giuramento di per se non crea una obbligazione, ma conferma o così assicura una obbligazione principale già esistente, cui accede. Per Diritto Romano, se l’obbligazione principale fosse nulla, nullo sarebbe pure il Giuramento (fr. 7 §