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introduzione 13

promulgazione; ma non l’unico, come chiaro apparisce dalla etimologia della voce Edictum, la quale significa ciò che è detto, ciò che è pronunziato o articolato apertamente fra tutti.

Oggi presso tutti i popoli civili si suole adoprare la stampa e l’affissione, o la inserzione nei giornali ufficiali. Un tempo si usava far leggere o gridare le leggi da un pubblico banditore, onde il nome di Grida o Bandi, che vediamo adoperato a significare molte disposizioni Legislative. Ma qualunque sia il mezzo col quale la legge viene promulgata, quello che importa si è, che quel mezzo consista in atti sensibili, sufficienti a recare nel popolo la notizia della legge. Alla promulgazione della legge non può supplirsi per alcuna finzione Legale.

§. 10. L’efficacia della legge comincia immediatamente dopo la sua promulgazione, ammenochè il legislatore stesso non abbia dichiarato, che debba avere forza da un termine più remoto.

La legge acquistando forza solo dal momento della sua promulgazione, regola unicamente il futuro. Non ha effetto retro attivo. Il passato non è più, e le sfugge; ed il presente diviene passato, solo che ci fermiamo a considerarlo.

Giustiniano con la Novella 66, in materia testamentaria, aveva fissato, che la legge cominciasse ad aver forza solamente due mesi dopo la promulgazione, quando la legge stessa non stabilisse una epoca diversa. Questa disposizione, che fu generalizzata da alcuni interpreti del Diritto Romano ed estesa a qualunque maniera di legge, è considerata oggimai come abrogata dall’uso contrario.

Gli atti, i fatti che hanno avuto il loro compimento, non possono da una legge sopravvenuta essere impediti nei loro effetti legittimi. Quando hanno prodotto un diritto, quando taluno ha quel diritto acquistato, la legge non potrebbe distruggerlo senza contradire alla sua missione che è di dichiarare, di sanzionare, di proteggere i diritti, non di distruggerli (Vedi Del Rosso Diritto Romano privato attuale)

Nè importa che dei diritti acquistati sia giunto il tempo dell’esercizio. I diritti già acquistati, sebbene non sia ancora giun-