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154 | introduzione |
sono inerenti (fr. 10. Dig. de Regulis juris L, 17. - cost. un. §. 4. Cod. De caducis tollendis VI, 51.)
§. 231. Più persone possono avere sopra un medesimo oggetto dei diritti diversi, compatibili fra loro; allora tutti quei Diritti possono essere esercitati; per esempio taluno avrà la nuda proprietà di una cosa, tal altro l’usufrutto della cosa stessa: l’uno eserciterà i Diritti di proprietario, l’altro quelli di usufruttuario. Ma se i Diritti diversi, che più persone hanno sopra una cosa stessa, sono in tale opposizione fra loro, che tutti non possano venire, esercitati: esiste allora un conflitto di Diritti, il quale si regola nel modo seguente:
a) Il Diritto speciale è preferito al Diritto generale, giusta la regola volgare: In toto jure, generi, per speciem derogatur (fr. 80. Dig. de Regulis Juris L, 17.)
b) Nel conflitto fra due privilegj o due benefizj di legge, si preferisce chi vuole evitare una perdita (qui certat de damno vitando), a chi vuole fare un lucro (qui certat de lucro faciendo) Vedi; fr. 14. §. 6. Dig. de Regulis juris L, 17. - fr. 14. §. 1. Dig. de Religiosis, IX, 7.
c) Nel conflitto di due Diritti patrimoniali Reali, si preferisce il più antico, secondo l’assioma: Prior in tempore, potior in jure (fr. 98. Dig. de Regulis Juris L, 17 - fr. 12. prin. Dig. qui potiores in pign, XX, 4. - cost. 8. Cod. eod. - fr. 26. Dig: Locati XIX, 2.)
d) A condizioni uguali, si preferisce chi è in possesso, seguitando il ditterio: Melior est conditio possidentis (fr. 126. §. 2. e fr. 128. pr. Dig. de Regulis Juris L, 17. - fr. 9. §. 4. Dig. de Publ. in rem act. VI, 2. - fr. 14. pr. de noxal. act. IX, 4).
e) Non esistendo nessuna di queste cause di prelazione, si fa ricorso alla divisione della cosa, fra i concorrenti nei Diritti (fr. 7. pr. qui potiores in pign: XX, 4 - fr. 55. Dig. de Legatis 1, 30.).- E se la cosa non fosse divisibile, si trae a sorte per decidere a chi debbasi dare la preferenza (§. 23. Inst. de Legat. II, 20. - cost. 5. prin. Cod. com. de Legat.