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154 introduzione


§ 226. L’esposizione delle nozioni generali e preliminari dei Diritti privati richiede che si accenni del loro acquisto, ed esercizio, della loro conservazione e finalmente della loro perdita.

A) Acquisto dei Diritti.

§. 227. L’acquisto dei Diritti presuppone, oltre un soggetto capace di acquistare, ed un Diritto abile ad essere giuridicamente acquistato, anche un modo legittimo di acquisto, cioè un fatto di cui la Legge riconosca come conseguenza l’acquisto di un Diritto. I modi di acquistare i Diritti sono di specie diversa; possono infatti essere:

i. Originarj e Derivativi - Originarj si dicono, quando ci procurano un Diritto, senza che altri ce lo trasferisca o ce lo trasmetta. Derivativi, quando l’acquisto del Diritto dipende da una traslazione o trasmissione, che altri (che dicesi Autore) ce ne fa. Chi acquista il Diritto che altri gli trasferisce o trasmette, dicesi Successore. Il successore non può acquistare maggiori o più estesi diritti, di quelli che spettavano al suo autore, giusta la regola di ragione naturale: Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet (fr. 54. fr. 59, fr. 175 §. 1, fr. 177. pr. Dig. de Regulis Juris. L. 17.) La successione nei Diritti derivati da altri, può essere successione a titolo singolare (successio in singulam rem, in singulas res), e successione a titolo universale (per universitatem).

a) Esiste successione a titolo universale, quando si succede nell’insieme, nel complesso dei Diritti e delle Obbligazioni di un altro, nel suo patrimonio intiero, e così tanto nell’attivo, quanto nel passivo del medesimo.

b) Esiste successione a titolo singolare, quando si succede in un Diritto, o in più Diritti determinati, i quali passano nel successore precisamente nello stato stesso in cui li aveva l’autore, con le loro limitazioni, e condizioni; ma senza però trasferire nel successore gli oneri proprj della persona dell’autore, cioè i debiti di questo. Vedremo come l’una e l’altra di queste successioni possano avvenire: mortis causa, e intervivos.