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introduzione 151

Sezione 4.ª

nozioni preliminari intorno ai diritti privati o civili.

§. 222. I Diritti Privati o Civili sono: Facoltà protette dalla Legge Giuridica di avere, di fare, o di pretendere una qualche cosa. Essi presuppongono

a) Un subjetto cui spettano, cioè una persona, sia naturale, sia di creazione giuridica.

b) Un objetto sottoposto al potere di chi esercita i Diritti.

c) Un fatto, dal quale dipende l’acquisto dei Diritti.

d) Un mezzo per farli valere in giudizio, ossia una azione.

§ 233. I Romani Giureconsulti relativamente ai Diritti, distinguevano: Persone, Cose ed Azioni, e dicevano: Omne jus quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones (Gajo Ist. Com. I. §. 1. - Ist Imp. Lib. I. Tit. 2. §. 12.).

§. 224. Le più generali e rilevanti distinzioni, che si fanno dei Diritti privati o civili, sono quelle che si fondano: (a) sull’origine (b) sull’estensione (c) sull’objetto loro.

a) Sotto il punto di vista dell’Origine loro, i Diritti si distinguono; in Primitivi ed Acquisiti. Sono primitivi, quelli inerenti allo stato, che l’uomo occupa nella civile Società; sono acquisiti, quelli che presuppongono sempre un atto di acquisto particolare. I Diritti accordati ad alcuno, solamente per un tempo determinato, o sotto una condizione approvata dalle Leggi, sono in stato di espettativa, o di Diritti in speranza. I Diritti dei quali è venuto il momento dell’acquisto, perchè scorso il tempo, o purificata la condizione apposti al loro acquisto, ma non per anco accettati ed acquistati di fatto, chiamansi Diritti querendi; ed in questo stato non fanno per anco parte del patrimonio. I Diritti deferiti, accettati ed acquistati, chiamansi quesiti; ed allora soltanto fanno parte del Patrimonio.

b) Sotto il punto di vista dell’estensione subjettiva, i Diritti si distinguono in Generali e Particolari, secondo che ap-