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introduzione 11

to alla loro competenza o giurisdizione; in secondo luogo la forma e la serie degli atti giudiciarj.

La procedura può essere civile, commerciale, penale, secondo che procedesi in un giudizio civile, commerciale, o criminale.

Il Diritto pubblico esterno o Diritto internazionale, o anche Diritto delle Genti, giacchè con tutti questi nomi esso viene indicato, abbiamo detto esser quello che regola le relazioni esterne di uno Stato con gli altri.

Nell’ammettere questo diritto si parte dall’idea che esistano fra gli Stati, come fra i cittadini privati di uno Stato medesimo, delle relazioni giuridiche in virtù dei principj stabiliti dal diritto naturale e sanzionati dalla consuetudine; e talora in virtù di accordi internazionali scritti. Tuttavolta, è forza confessarlo, questo diritto è più una pura teoria che un fatto; teoria nella quale gli stati più deboli credono trovare protezione contro i forti. Ma pur troppo la esperienza insegna, che un diritto il quale non ha sempre al suo servizio la coazione, e più presto del dominio della scienza che della pratica della vita.

Tali sono le principali partizioni del diritto. Non abbiamo parlato del diritto Canonico o Ecclesiastico, perchè esso regola la Società Religiosa, e noi ci occupiamo della Civile.

Le nozioni che si riferiscono al diritto, sono objetto della Scienza del diritto, ossia della Giurisprudenza.

§ 8. Il Diritto Naturale, poco sopra da noi distinto dal Diritto Positivo o Civile, è uguale per tutto e immutabile, perchè i principj razionali dai quali deriva sono universali e costanti; non variano nè si alterano per mutare di luoghi o per decorrere di tempo. Il Diritto Positivo non è lo stesso presso i diversi popoli, perchè i differenti legislatori nel tradurre il Diritto naturale in Diritto positivo, lo modificano, lo atteggiano diversamente a seconda dei bisogni locali e dell’indole dei popoli, pei quali dettano le loro leggi.

Il Diritto positivo di un popolo, essendo essenzialmente istorico, deve per necessità resultare da fatti istorici, vale a dire da fatti pei quali si manifesta o la volontà collettiva del popolo