Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
116 | introduzione |
della pratica. La vera riforma radicale della medesima, nell’Occidente fu opera dei Re Barbari, nell’Oriente di Teodosio II e di Giustiniano.
§. 167. Prima di questa sostanziale riforma, e così al principiare del 5. Secolo, le Fonti del Diritto erano:
1.° In teoria, gli antichi Decreti del Popolo, i Senatusconsulti, gli Editti dei Magistrati, le Costituzioni degli Imperatori; la legge delle XII Tavole era tuttavia la base della Legislazione; il rimanente si considerava come aggiunta o modificazione di quella Legge.
2.° In pratica, le opere dei Giureconsulti classici, e le Costituzioni dei Principi.
§. 168. Le antiche fonti del Diritto, cioè la Legge Decemvirale, gli Editti, i Plebisciti, i Senatusconsulti etc., erano sempre in realtà la Legislazione che regolava i civili negozj; ma pel decadimento degli studj Giuridici, non si sapeva applicarla convenientemente; attalchè i Pratici si valevano degli scritti dei Giureconsulti Classici sulla Legislazione stessa, e delle relative Costituzioni dei Principi; incapaci di attingere alle vive fonti del Diritto, ricorrevano a raccoglierle di seconda mano dagli interpreti delle medesime. In questo vergognoso sistema, i Giudici ed i Causidici si trovavano di fronte a molte difficoltà. E valga il vero, i Giureconsulti Classici avevano composto sul Diritto opere stupende; avevano spiegato, commentato, conciliato le fonti del Diritto, sceverato il Diritto vigente da quello divenuto lettera morta; ma pur troppo spesso non erano stati concordi nelle loro interpretazioni, nei loro commenti, nelle loro conciliazioni; e nei casi non infrequenti di divergenza fra le loro opinioni, per l’ignoranza dei veri principj giuridici, divenuta generale in quest’epoca, non si sapeva a quale opinione appigliarsi. Aggiungasi, che rari e costosi erano i manoscritti contenenti le opere dei Giureconsulti più famigerati; difficile era dunque possederli per consultarli e confrontarli. A superare questi ostacoli, fu pensato di comporre delle Raccolte di opinioni dei Giureconsulti Classici sulle parti più importanti