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introduzione | 111 |
seguito venivano gli Illustres, gli Spectabiles, i Clarissimi, e poi i Perfecissimi e gli Egregii.
A) Fra gli Illustres annoveransi: 1. I Præfecti Pretorio, o capi delle Prefetture nelle quali era diviso l’Impero. Privati da Costantino di qualunque potere militare, nella respettiva Provincia rappresentavano l’Imperatore; promulgavano le leggi Imperiali, facevano Editti generali aventi quasi forza di legge; repartivano le Imposizioni, e ne curavano la esazione; sorvegliavano i Governatori delle Provincie, e li giudicavano ancora, sospendendoli provvisoriamente nell’esercizio delle loro funzioni; sentenziavano in appello, ed in ultima istanza, e dai loro giudicati, non si poteva se non che ricorrere in via di grazia all’Imperatore. Variò il loro numero, col numero delle Prefetture. 2. I Prefetti della Città uno a Roma, l’altro a Costantinopoli, avevano attribuzioni analoghe a quelle, che vedemmo essere loro proprie nel periodo antecedente. Governatore supremo, il Prefetto della Città aveva sotto la sua dipendenza tutti i magistrati; capo della polizia, provvedeva alla pubblica tranquillità; si occupava dell’approvvigionamento, degli edifizj pubblici, di Roma o di Costantinopoli. Giudicava in seconda istanza, ma dalle sue sentenze era appello all’Imperatore. La giurisdizione del Prefetto di Roma si estendeva su questa città, e cento miglia attorno; quella del Prefetto di Costantinopoli, sopra la città. 3. I magistri militum, generalissimi degli Eserciti, ebbero giurisdizione sì civile che criminale sui militari; da primo furono due soltanto, l’uno per la cavalleria, l’altro per la fanteria; poi il loro numero aumentò, ed ebbero indistintamente il comando di fanti e di cavalli. 4. Molte cariche di palazzo attribuivano la dignità di Illustris a chi le cuopriva; come p. e. quella di Quæstor sacri palatii, specie di Ministro Guarda Sigilli per le cui mani passavano tutte le leggi, la proposta e la risoluzione delle petizioni fatte all’Imperatore, le quali cose tutte autenticava con la sua firma; e quella di Magister officiorum, ossia Gran Maggiordomo o soprintendente di Corte, cui spettava oltre che la sorveglianza e la direzione di tutta la servitù di palazzo, e delle cerimonie di Corte, ancora l’amministra-