gnità conseguono il cittadinatico, come viene attestato da
molti rescritti imperiali, ma è limitato in questo senso
che essi soltanto lo conseguono che hanno l’onore, o la
carica, e non già i figli e la moglie.
§. 97. Siccome abbiamo detto, sono soggetti alla nostra
potestà non solo i nostri figli naturali, ma eziandio i no
stri figli adottivi.
§. 98. L’adozione si opera in due forme, o per autorità
del Popolo, o per ordine del magistrato, per es. di un
Pretore.
f
§. 99. Adottiamo coll’autorità del Popolo le persone
indipendenti, e questa specie di adozione si dice arroga
zione, perchè si chiede ( rogatur ) all’adottante se voglia
l’adottando per vero figlio, all’altro se aderisca, e al popolo
se conceda. Adottiamo per ordine del magistrato coloro
che sono sottoposti alla potestà di ascendenti, sia del primo
grado, come figlio e figlia, sia dei gradi inferiori, come
nipoti, e pronipoti.
1
§.
100. Soltanto a Roma si eseguisce l’adozione col
l’assenso del popolo; nelle provincie si fa dinanzi li Pre
sidi di esse.
• §. 101. È prevalsa l’opinione che per le donne non ab
bia luogo l’adozione dinanzi il Popolo; d’ordinario l’ado
zione di esse si fa dinanzi il Pretore, e nelle Provincie al
cospetto del Proconsole, o del Legato.
§. 102. Fu ora permessa, ora vietata, l’adozione di
un’impubere dinanzi il popolo; oggi per rescritto di An
tonino ai Pontefici è permessa, sotto certe condizioni, e
quando vi abbia una causa giusta; ma si possono adot
tare davanti il Pretore, e nelle Provincie davanti il Pro
console o il Legato, persone di ogni età.
§. 105. Il diritto di adottare concesso a quelli che non
possono generare, come sono gli impotenti ( spadones ) si
riferisce ad ambedue le specie di adozione.
§. 104. Quanto alle donne, desse in verun modo non