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LIB. I. §. §. 97-104. 35

gnità conseguono il cittadinatico, come viene attestato da molti rescritti imperiali, ma è limitato in questo senso che essi soltanto lo conseguono che hanno l’onore, o la carica, e non già i figli e la moglie. §. 97. Siccome abbiamo detto, sono soggetti alla nostra potestà non solo i nostri figli naturali, ma eziandio i no stri figli adottivi. §. 98. L’adozione si opera in due forme, o per autorità del Popolo, o per ordine del magistrato, per es. di un Pretore. f §. 99. Adottiamo coll’autorità del Popolo le persone indipendenti, e questa specie di adozione si dice arroga zione, perchè si chiede ( rogatur ) all’adottante se voglia l’adottando per vero figlio, all’altro se aderisca, e al popolo se conceda. Adottiamo per ordine del magistrato coloro che sono sottoposti alla potestà di ascendenti, sia del primo grado, come figlio e figlia, sia dei gradi inferiori, come nipoti, e pronipoti. 1 §. 100. Soltanto a Roma si eseguisce l’adozione col l’assenso del popolo; nelle provincie si fa dinanzi li Pre sidi di esse. • §. 101. È prevalsa l’opinione che per le donne non ab bia luogo l’adozione dinanzi il Popolo; d’ordinario l’ado zione di esse si fa dinanzi il Pretore, e nelle Provincie al cospetto del Proconsole, o del Legato. §. 102. Fu ora permessa, ora vietata, l’adozione di un’impubere dinanzi il popolo; oggi per rescritto di An tonino ai Pontefici è permessa, sotto certe condizioni, e quando vi abbia una causa giusta; ma si possono adot tare davanti il Pretore, e nelle Provincie davanti il Pro console o il Legato, persone di ogni età. §. 105. Il diritto di adottare concesso a quelli che non possono generare, come sono gli impotenti ( spadones ) si riferisce ad ambedue le specie di adozione. §. 104. Quanto alle donne, desse in verun modo non