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LIB. I. §. §. 91-96. 33

dei giureconsulti distinguono e credono, che nasca cittadino romano il figlio, se concepito dietro queste nozze; se altrimenti, straniero. - §. 91. Così se una cittadina romana incinta diviene schiava, pel Senatusconsulto di Claudio, essendosi mescolata coll’altrui schiavo, contro volontà del padrone, e ad onta del suo avviso, li più distinguono opinando, che se il concepimento è avvenuto dietro giuste nozze, il figlio nasca cittadino romano; ma se la concezione sia effetto di un rapporto del momento, il figlio nasca schiavo di quegli di cui è divenuta schiava la madre. §. 92. Lo stesso è di una straniera che avendo concetto dietro una effimera relazione, e al momento del parto si trovi cittadina romana, partorisce un cittadino romano; ma se si fosse maritata con uno straniero secondo le leggi ed i costumi degli stranieri, sembra, stando al senatusconsulto di Adriano, che il figlio nasca straniero, salvochè il padre abbia ottenuto il cittadinatico.

§. 95. Se uno straniero venne donato della cittadinanza coi figli, questi non cadono sotto la sua potestà, se non in quanto l’Imperatore l’abbia ordinato; locchè non fa, che con cognizione e per vantaggio dei figli; se questi sono impuberi o assenti, con tanta maggiore attenzione e premura esamina l’affare; così trovasi disposto nell’Editto di Adriano. §. 94. In egual modo se un uomo, e la sua sposa incinta, conséguono il cittadinatico, benchè, come avvertimmo sopra (§. 92), il figlio sia romano, non cade sotto la potestà del padre: così disse Adriano in una sua Costituzione; e per questo chi conosce la gravidanza della moglie deve chiedere all’Imperatore il cittadinatico, e insieme che il figlio da nascere sia sottoposto all’autorità propria. §. 95. La cosa è diversa riguardo ai Latini che avessero avuto per sè, e figli il cittadinatico, perchè i figli, loro sono soggetti; lo stesso diritto fu accordato ad alcuni stranieri . . . . . . . . §.96. . . . . Quelli che hanno un ufficio o una di-