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LIB. I. §. §. 80-85. 29

rati stranieri. §. 80. Viceversa il fanciullo che nasce da un latino e da una cittadina romana nasce romano cittadino; e nondimeno fuvvi chi opinò che nasca latino, se il matrimonio fu contratto secondo la Legge Aelia Sentia; ma sembra che in questo caso il conubium sia stato loro concesso dalle leggi Aelia Sentia e Junia, ed il conubium porta sempre l’effetto che il fanciullo segua la condizione del padre; che se il matrimonio si fosse contratto in altro modo, il fanciullo che nasce segue pel diritto delle genti la condizione della madre; oggidì per altro è cittadino romano. Questa disposizione dimana dal Senatusconsulto di Adriano il quale dichiarò cittadino romano essere sempre il figlio nato da un latino e da una cittadina romana. §. 81. D’accordo con questi principj lo stesso Senatusconsulto aggiunge che il figlio nato da un latino e da una straniera, oppure da uno straniero e da una latina segua la condizione della madre sua. §. 82. È pure in consonanza a ciò, che il figlio nato da una schiava e da un libero nasca schiavo, pel diritto delle genti, e che il figlio di una libera e di uno schiavo nasca libero.

§. 83. Tuttavolta è da vedere se questa massima del diritto delle genti non sia stata per avventura cambiata da qualche legge o da cosa che a legge equivalga. §. 84. E veramente, poteva in forza di un Senatusconsulto di Claudio, la cittadina romana congiungendosi con uno schiavo dietro abilitazione del di Lui padrone, restar libera in via di patto, ma partoriva uno schiavo, essendochè questo senatusconsulto ratificava la convenzione della donna e del padrone di tale schiavo; però in seguito Adriano, riconoscendo la iniquità della cosa, e la sconvenienza della legge ristabilita regola del diritto delle genti, ed ordinò che libera restando la donna partorisca un uomo libero. §. 85. D’altra parte secondo la stessa legge i figli di una schiava e di un uomo libero potevano nascere liberi; infatti ivi si statuisce, che se un uomo libero coabita con una schiava al-